Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. 04.11.2024 n. 8747
Dalla ricostruzione dei fatti fin qui riportata emerge con evidenza come la responsabile dell’abuso per cui è causa sia senz’altro l’appellata, ciò indipendentemente dalla qualità dalla stessa rivestita all’epoca della realizzazione dell’abuso.
L’appellata, infatti, era a conoscenza dell’abusività dei manufatti realizzati sul terreno in concessione alla società di cui era amministratrice e, anche ammesso che non li abbia commissionati o realizzati lei personalmente, ne ha tollerato la realizzazione e la permanenza e ne ha beneficiato, ha ricevuto più volte la diffida a rimuoverli ma non lo ha fatto pur consapevole della loro abusività e, anzi, ha anche inoltrato personalmente al comune, in data 17 marzo 1992, una istanza di proroga onde poter presentare istanza di sanatoria, benché fosse consapevole di un precedente diniego.
Quanto alla individuazione della figura di “responsabile dell’abuso” su area demaniale concessa dall’autorità ad un terzo è costantemente affermato in giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3391; 4 settembre 2015, n. 3587 e 30 marzo 2015, n. 1650) il principio in virtù del quale il destinatario della sanzione prevista per gli abusi edilizi è solo il relativo responsabile e non anche il proprietario (se non ha commesso l’illecito e se non sia nella disponibilità e nel possesso del bene); fermo, però, restando che tale responsabilità si verifica, tra l’altro, quando avendo questi la disponibilità o il possesso dei beni o avendoli acquisiti in un momento successivo non abbia provveduto alla demolizione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 marzo 2020, n. 2122).
Si tratta esattamente di quanto accaduto nel caso di specie, in cui l’appellata (giova ripeterlo) quand’anche non sia stata l’esecutrice materiale dell’abuso, né è divenuta responsabile nel momento in cui, consapevole degli abusi, non ha provveduto alla demolizione, tenuto conto che una diffida in tal senso e una precedente ordinanza le sono state notificate.
Ne discende che correttamente il comune le ha ingiunto l’ordine di demolizione: l’individuazione, nel caso di specie, del responsabile dell’abuso è pacifica, a prescindere dalla qualità, in proprio ovvero di amministratore, rivestita all’epoca della realizzazione dello stesso.
Le conclusioni che precedono sono avvalorate dalla considerazione che la relativamente maggiore ampiezza della legittimazione a richiedere la sanatoria, rispetto al preventivo permesso di costruire, trova giustificazione nella possibilità di accordare al predetto responsabile – ove coincidente con l’esecutore materiale delle opere abusive ovvero detentore o utilizzatore delle stesse – uno strumento giudiziario utile al fine di evitare le conseguenze penali dell’illecito commesso, ferma restando la salvezza dei diritti di terzi (cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. IV, 8 settembre 2015 n. 4176).