Chiarimenti sulla definizione di opere precarie

TAR Lombardia – Milano, Sez. III, Sent. 28.06.2024 n. 2010

L’art. 3, c. 1, lett. e.5) qualifica nuova costruzione “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore”.

Le opere oggetto del provvedimento demolitorio – un container, due roulotte e una piscina – non possono considerarsi finalizzate a soddisfare esigenze temporanee: che tali manufatti siano destinati ad uso abitativo – uso incompatibile con la destinazione agricola dell’area – si evince chiaramente dalla documentazione fotografica depositata in giudizio dalla difesa dell’amministrazione comunale, dalla presenza degli impianti idrico ed elettrico ed è stato, altresì, ammesso dagli stessi ricorrenti (doc. 5 del Comune).

Per giurisprudenza costante, la precarietà di un manufatto, la cui realizzazione non necessita di titolo edilizio, non comportando una trasformazione del territorio, non dipende dalla sua facile rimovibilità, ma dalla temporaneità della funzione, in relazione ad esigenze di natura contingente (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2009, n. 3029).

La precarietà va, pertanto, esclusa quando – come nella fattispecie in esame – si tratta di un’opere destinate a dare un’utilità prolungata nel tempo.