TAR Lombardia – Milano, Sez. II, Sent. 23.12.2023 n. 3180
Giacché la CILA, di cui all’art. 6 bis d.p.r. 380/2001, è uno strumento di liberalizzazione dell’attività edilizia e, diversamente dalla SCIA, non è soggetta a controllo sistematico dell’amministrazione entro termini perentori, non può ritenersi che questa si consolidi ove non prontamente inibita, il comune potendo – e dovendo – ricorrere ai poteri di vigilanza e di repressione degli abusi, come del resto implicato nello stesso art. 6 bis d.p.r. 380/2001, laddove fa salve «le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia» (cfr. Cons. Stato, Comm. Spec., 4 agosto 2016, n. 1784; Id., Sez. IV, 23 aprile 2021, n. 3275; T.A.R. Milano, Sez. II, 24 febbraio 2022, n. 462; T.A.R. Napoli, Sez. IV, 11 luglio 2022, n. 4625).