Condizioni per la realizzazione delle nuove fattispecie di opere di edilizia libera previste dal c.d. “Salva Casa”

TAR Umbria – Perugia, Sez. I, Sent. 20.03.2025 n. 319

Non può indurre a diverse conclusioni la previsione dell’articolo 6, comma 1, lett. b-ter), del d.P.R. n. 380 del 2001, introdotta dal decreto legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105.

Dirimente è il dato che la disposizione richiamata dai ricorrenti è entrata in vigore dopo l’emanazione dell’ordinanza di rimozione del 25 marzo 2024 e non può, pertanto, essere invocata quale parametro di legittimità del predetto provvedimento.

In ogni caso, la previsione di cui alla lettera b-ter) consente di realizzare in regime di edilizia libera, “(…) nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (…)”, “le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici”, a condizione, tra l’altro, che la relativa struttura “(…) sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari (…)”.

Con ogni evidenza, la fattispecie non ricorre nel caso oggetto della presente controversia, in quanto i tre gazebo non sono addossati o annessi a nessun’altra costruzione e, prima ancora, non consistono in mere opere di riparo dal sole e dalle intemperie volte a migliorare la fruibilità degli spazi esterni di un edificio o di un’unità immobiliare, ma consistono in manufatti dotati di impianti e di attrezzature, tali da consentirne un uso stabile e durevole per lo svolgimento di un’attività di vendita e consumo sul posto di prodotti alimentari.