Condono edilizio (1985): nozione di completamento funzionale

Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. 11.02.2025 n. 1118

d) il manufatto non poteva dirsi completato poiché, al momento del sopralluogo -OMISSIS-, risultava -OMISSIS-. La nozione di completamento funzionale, contemplata dall’art. 31 comma 2 l. 47/1985, per i manufatti con destinazione diversa da quella residenziale (quale quello per cui è causa) esige che l’opera abbia assunto una sua forma stabile nella consistenza planivolumetrica e una sua riconoscibile e inequivoca identità funzionale che ne connoti con assoluta chiarezza la destinazione d’uso (Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2023, n. 1203). Le conclusioni non mutano anche a considerare il fabbricato quale immobile a destinazione abitativa, come sostenuto dall’appellante (cfr., memoria di replica del 9 gennaio 2025) poiché il criterio strutturale del completamento -OMISSIS-, presuppone, un’opera mancante solo delle finiture (infissi, pavimentazione, tramezzature interne), ma necessariamente comprensiva delle tamponature esterne, che realizzano in concreto i volumi, rendendoli individuabili e esattamente calcolabili (v. Cons. Stato, sez. VI, 24 agosto 2023, n. 7935);

e) non può essere condivisa l’invocata parcellizzazione del diniego, che andrebbe limitato alle sole opere non assentibili, sia perché la richiesta di condono è stata avanzata per l’intero fabbricato sia perché non è possibile sanare solo singole porzione dell’immobile abusivo (Cons. Stato, sez. VI, 13 aprile 2022, n. 2768; Id., 2 luglio 2018, n. 4033).