Condono edilizio (1985): nozione di completamento funzionale dell’opera

Consiglio di Stato, Sez. VII, Sent. 21.02.2025 n. 1492

In seconda battuta, non può che valorizzarsi l’art. 31 della L. 47/1985. La disposizione consente infatti l’esecuzione di lavori aventi carattere di completamento funzionale, tali da sussumersi nella realizzazione di un intervento di cui sia possibile riconoscere le caratteristiche tipologiche, in quanto siano presenti gli aspetti essenziali che ne individuano la funzione e ne consentono l’utilizzo. Più precisamente, tale concetto serve ad identificare il momento in cui il manufatto ha acquisito caratteristiche oggettivamente ed univocamente idonee alla nuova destinazione, anche se gli interventi di finitura non risultano ancora completati (Cons. Stato, Sez. II, 12 marzo 2020, n. 1778).

In definitiva, in materia edilizia, ai fini del rilascio del condono di cui all’art. 31 della Legge n. 47/1985, la nozione di completamento funzionale di un immobile implica uno stato di avanzamento nella realizzazione dei lavori tale da consentirne potenzialmente, e salve le sole finiture, la fruizione con la conseguenza che il manufatto non solo deve aver assunto una sua forma stabile nella consistenza planivolumetrica ma anche una sua riconoscibile e inequivoca identità funzionale che ne connoti con assoluta chiarezza la destinazione d’uso (Cons. Stato, Sez. VI, 05/01/2021, n. 134). 8.5 – Non può revocarsi in dubbio l’applicazione delle presenti coordinate ermeneutiche alla fattispecie oggetto di questo giudizio, attesa la mancanza di essenzialità degli interventi posti in essere. Di conseguenza, anche volendo astrattamente ricondurre le modifiche ad un periodo successivo alla data legalmente prescritta, residuerebbe la possibilità di condono ex art. 31 L. 47/1985.

Quanto all’ortofoto allegata, estratta dagli archivi della Regione Campania, la stessa assume forza probante in merito all’epoca di realizzazione delle opere. Invero, tale documento, pur risultando in parte impreciso sia in relazione alla data riferita che riguardo all’Amministrazione di provenienza, promana da un pubblico archivio che fa capo a un ente amministrativo. Ciò rende implausibile che il Comune o la Soprintendenza non ne avessero alcuna contezza. Allo stesso tempo, il documento vede riconoscersi un significativo carattere probatorio in ordine al contenuto che questo rappresenta.

Sul punto deve rammentarsi che, in materia di condono edilizio, l’onere di provare l’ultimazione del manufatto alla data utile per beneficiare del condono spetta all’interessato, poiché il periodo di realizzazione delle opere costituisce elemento fattuale rientrante nella disponibilità della parte che invoca l’assistenza del presupposto temporale per usufruirne. Al riguardo, non è sufficiente la sola dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, che deve essere supportata da ulteriori riscontri documentali, eventualmente indiziari, purché altamente probanti (Cons. Stato, Sez. VI, 31 maggio 2024, n. 4878). Detto onere trova, dunque, temperamento nella riconosciuta possibilità per l’interessato di fornire prova indiretta con il proprio compendio documentale, purché dello stesso venga accertata la consistenza probatoria. Accertamento cui il Collegio è pervenuto, data l’idoneità indiziaria dei documenti allegati. Tanto singolarmente che nel loro complesso.