Condono edilizio e determinazione del limite volumetrico: è irrilevante la suddivisione dell’opera unitariamente abusiva in plurime unità abitative.

Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 20.01.2025 n. 396

Secondo la giurisprudenza consolidata in materia, l’opera edilizia abusiva deve essere identificata con riferimento all’unitarietà dell’immobile o del complesso immobiliare, qualora sia realizzato in esecuzione di un disegno unitario, essendo irrilevante la suddivisione in più unità abitative e la presentazione di istanze separate, tutte imputabili ad un unico centro sostanziale di interesse (in termini cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 8 febbraio 2022, n. 882; Consiglio di Stato, sez. II, 16 ottobre 2020, n. 6272; Consiglio di Stato, sez. VI, 12 giugno 2014, n. 2985). È stato ribadito, infatti, che ai fini della valutazione dell’eventuale superamento del limite massimo di cubatura condonabile, come previsto dal menzionato art. 32, comma 25, del decreto-legge n. 269 del 2003, qualora l’abuso edilizio sia stato realizzato in esecuzione di un disegno unitario, deve essere fatto riferimento alla unitarietà dell’immobile o del complesso immobiliare, non avendo alcuna rilevanza la suddivisione dell’opera in più unità abitative (Consiglio di Stato, sez. VI, 5 settembre 2018, n. 5214).