Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 20.01.2025 n. 396
Secondo la giurisprudenza consolidata in materia, l’opera edilizia abusiva deve essere identificata con riferimento all’unitarietà dell’immobile o del complesso immobiliare, qualora sia realizzato in esecuzione di un disegno unitario, essendo irrilevante la suddivisione in più unità abitative e la presentazione di istanze separate, tutte imputabili ad un unico centro sostanziale di interesse (in termini cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 8 febbraio 2022, n. 882; Consiglio di Stato, sez. II, 16 ottobre 2020, n. 6272; Consiglio di Stato, sez. VI, 12 giugno 2014, n. 2985). È stato ribadito, infatti, che ai fini della valutazione dell’eventuale superamento del limite massimo di cubatura condonabile, come previsto dal menzionato art. 32, comma 25, del decreto-legge n. 269 del 2003, qualora l’abuso edilizio sia stato realizzato in esecuzione di un disegno unitario, deve essere fatto riferimento alla unitarietà dell’immobile o del complesso immobiliare, non avendo alcuna rilevanza la suddivisione dell’opera in più unità abitative (Consiglio di Stato, sez. VI, 5 settembre 2018, n. 5214).