Condono edilizio: illegittimo il silenzio della P.A. sulla richiesta del privato di rilascio di un provvedimento espresso

TAR Sicilia – Palermo, Sez. V, Sent. 23.01.2025 n. 179

Secondo la giurisprudenza qui richiamata e condivisa, a fronte della formulazione da parte del privato che ha presentato domanda di condono, di una specifica richiesta volta ad ottenere un provvedimento espresso che definisca il procedimento, grava sull’amministrazione un obbligo di provvedere, il cui inadempimento legittima il ricorso allo speciale rimedio giurisdizionale di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. (in materia di silenzio inadempimento nel procedimento di condono cfr. Cons. St., Sez. VI, 24 settembre 2021, n. 6453 nonché T.A.R. Campania-Napoli, sez. VIII, 04/03/2024, n. 1460 e T.A.R. Lazio-Roma, sez. II, 07/08/2023, n. 13147).

Nel caso di specie, parte ricorrente, tenuto conto delle incertezze esistenti circa l’applicabilità dell’istituto del silenzio-assenso per la definizione delle pratiche di condono edilizio riguardanti abusi realizzati all’interno di aree paesaggisticamente vincolate, ha rivolto al Comune di Carini in data 23.11.2023 – una volta ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza – apposita istanza di rilascio di un provvedimento espresso di condono e ulteriore sollecito in data 19.04.2024.

Nonostante ciò, il Comune di Carini, soltanto dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, ha riscontrato l’istanza del ricorrente, rappresentando che non vi sono i presupposti per la formazione del silenzio-assenso (di cui peraltro il ricorrente non ha chiesto di voler avvalersi) e richiedendo documentazione integrativa per l’ulteriore seguito del procedimento, che allo stato non risulta ancora concluso.

Sussiste, perciò, l’obbligo del Comune resistente, in forza del principio sancito in linea generale dall’art. 2 della legge 241/1990 e s.m.i., di definire il procedimento avviato dalla parte ricorrente con la suddetta istanza del 23.11.2023, tenuto conto della documentazione da lui prodotta in adempimento alla richiesta di integrazione documentale del 13.09.24 e degli altri documenti in possesso del Comune.

Va, di conseguenza, dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Carini sulla predetta istanza del ricorrente, con correlata declaratoria dell’obbligo del medesimo ente di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull’istanza di che trattasi. A tal fine appare congruo assegnare, per l’adempimento, il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.