TAR Campania – Napoli, Sez. II, Sent. 16.12.2024 n. 7142
Infondato è anche il secondo motivo. La ricorrente afferma che la scelta di non consentire la conversione di un capannone industriale dismesso in alloggi residenziali sarebbe illogica perché in tal modo si impedirebbe la riqualificazione dell’area.
La censura non è condivisibile, rientrando nel novero delle scelte ampiamente discrezionali riservate al Comune nell’attività di pianificazione del territorio quella di individuare le destinazioni urbanistiche e d’uso delle singole aree. La circostanza che l’edificio si trovi all’interno di zone residenziali non è sufficiente a dimostrare la palese illogicità della scelta, atteso che l’esigenza sottesa alla delibera, per come risulta dalla sua motivazione, è anche quella di evitare un’ulteriore proliferazione di alloggi residenziali in un contesto in cui ciò non risponde ad un fabbisogno rilevato e gli standard sono insufficienti. Il fatto che l’immobile sia inserito in un contesto urbanizzato non esclude la possibilità che il Comune decida di attribuire all’area una destinazione più confacente alle esigenze rilevate. Peraltro con la delibera n. 12/2022 il Comune ha esercitato il potere di escludere l’applicazione di una legge eccezionale e temporanea, ampiamente derogatoria dell’ordine urbanistico vigente, di tal chè la scelta di escluderne l’applicazione per esigenze urbanistiche in singole aree del territorio dovrebbe essere criticata considerando le alternative di utilizzo dell’area sulla base della normativa urbanistica vigente, aspetto che la ricorrente non ha evidenziato.