Conseguenze dell’inottemperanza all’ordine di demolizione: chiarimenti sulla posizione del proprietario incolpevole e sulla parziale rimozione degli abusi.

TAR per il Lazio, Sez. II, Sent. 03.02.2025 n. 2386

[…] va respinta la contestazione sul difetto di legittimazione passiva dei ricorrenti rispetto al provvedimento sanzionatorio, perché alcuni degli abusi sarebbero di competenza del Condominio, in quanto insistenti su porzione di terreno condominiale.

In realtà, infatti, risulta in atti che sulla striscia di terreno condominiale, adiacente all’appartamento dei ricorrenti, “insiste una costruzione […], da loro ristrutturata nel 2007, ed ora adibita dagli stessi a magazzino” e che “tale costruzione presenta due porte speculari: una già esistente fruibile esclusivamente dall’interno della proprietà [dei ricorrenti], che mette in comunicazione detta proprietà con l’area esterna adibita a parcheggi condominiale. La seconda porta, come dichiarato dai proprietari, è stata da loro realizzata con il solo assenso del condominio in occasione della ristrutturazione avvenuta nel 2007”.

A ciò si aggiunga che le restanti opere, già sopra descritte, sono state realizzate dai ricorrenti all’interno della loro proprietà; legittimamente, pertanto, la P.A. ha irrogato la sanzione nei loro confronti, essendo stato accertato che essi sono responsabili materiali degli abusi.

E’ noto, invero, che “In materia di abusi edilizi da una lettura del combinato disposto degli artt. 29 comma 1 e 31 comma 2 del D.P.R. 380 del 2001 si evince che il proprietario incolpevole, ancorché tenuto a prestare la sua collaborazione per la rimozione materiale dell’abuso in forza della sua relazione con la res, non può essere perciò stesso destinatario delle sanzioni pecuniarie previste nel Capo I del Titolo IV del medesimo testo normativo (tra le quali sia la sanzione pecuniaria semplice, prevista dall’art. 37 comma 1 del TUE, che quella sostitutiva di cui all’art. 33 comma 1 del medesimo TUE) le quali sono dirette a colpire i responsabili dell’abuso così come in esso individuati. (…)” (Consiglio di Stato, sentenza n. 109/2023).

Deve altresì affermarsi che a nulla rileva il fatto che i ricorrenti abbiano in seguito rimosso (in parte) le opere, comunicandolo al Comune.

Invero, in primo luogo la rimozione è stata comunicata dopo che il competente Organo aveva già accertato l’inottemperanza, attività la quale, peraltro, non richiede alcun contraddittorio poiché si tratta di dare atto del non avvenuto ripristino delle condizioni dell’immobile come imposto dall’ordinanza di demolizione (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 5669/2024).

Inoltre, la demolizione posta in essere non è stata totale e, dunque, non poteva ritenersi satisfattiva dell’ordine ricevuto: infatti, a seguito del sopralluogo effettuato in data 29.11.2019 per verificare la comunicazione inviata dai ricorrenti, la Polizia Locale ha accertato che “in merito alla struttura metallica, sovrastata da teli di plastica bianca sono stati rimossi solo i teli di copertura” e che “in merito al pergolato è stato rimosso solo il telo di copertura”.

L’Amministrazione, dunque, non poteva che adottare il provvedimento sanzionatorio: è noto, infatti, che “Deve escludersi che al destinatario dell’ordine di demolizione sia consentito selezionare se e quali delle opere rimuovere, stante il principio dell’unitarietà dell’abuso, sanzionato – e dunque da demolire – in ciascuna delle sue componenti: si tratta di una valutazione già operata dall’amministrazione procedente. Pertanto l’esecuzione parziale dell’ordinanza di demolizione espone il destinatario alla sanzione prevista per mancata ottemperanza all’ordinanza stessa, non essendo al riguardo possibile distinguere tra parziale e totale inottemperanza.” (T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. IV, 22/10/2024, n.3437).

Parimenti non persuade, infine, la doglianza sulla quantificazione della sanzione irrogata: invero, come riconosciuto da entrambe le parti, l’area in cui ricadono gli abusi è gravata da vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, interessata da “beni lineari, testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e relativa fascia di rispetto di 100 metri” (così nel provvedimento); di conseguenza, nella fattispecie deve trovare applicazione il combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 31, comma 4 bis, D.P.R. 380/2001, secondo cui la determinazione della sanzione pecuniaria in area vincolata costituisce un atto vincolato anche con riferimento al suo ammontare che deve essere irrogato nella misura massima.