Consiglio di Stato, sez. IV, 05.07.2018 n. 4123
Il Consiglio di Stato afferma che “Le controversie aventi ad oggetto un giudizio di accertamento negativo in ordine all’obbligazione pecuniaria relativa al pagamento del contributo di costruzione rientrano nell’ambito della giurisdizione esclusiva”.
Inoltre, con riferimento alla prescrizione dei crediti vantati dal Comune per il rilascio delle concessioni, il Collegio afferma che “è pacifico che il fatto costitutivo dell’obbligo giuridico avente ad oggetto il contributo di costruzione è il rilascio della concessione e dalla stessa data decorre il termine di prescrizione del diritto (cfr. Cons. Stato, sez. IV: 26 febbraio 2013, n. 1188; 3 ottobre 2012, n. 5201; 19 gennaio 2009, n. 216).
Il termine di sessanta giorni dalla ultimazione delle opere, indicato dal Comune, rileva invece solo ai fini della prescrizione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei contributi concessori (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 novembre 2012, n. 5818)”.
Infine, riguardo agli atti di costituzione in mora del debitore, nella sentenza si afferma che “seguendo le considerazioni sviluppate da questa Sezione in analoghi casi (inerenti al pagamento di contributi di costruzione), si può ragionevolmente affermare che l’atto di costituzione in mora non è soggetto a formule solenni, avendo invece lo scopo di portare a conoscenza del debitore, per iscritto, l’intenzione del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese”.