Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 05.09.2024 n. 7442
L’art. 9 della legge n. 122/1989, al secondo comma, originariamente, prima dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 380 del 2001, stabiliva che “l’esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta ad autorizzazione gratuita”.
Questo comma è stato, però, sostituito dall’art. 137 del d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui: “2. L’esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta a denuncia di inizio attività.”.
E’ scomparso, quindi, il riferimento all’autorizzazione gratuita specificamente rivolta agli interventi previsti dall’art. 9.
Nonostante l’abrogazione dell’autorizzazione gratuita prevista esclusivamente per gli interventi ex articolo 9, che secondo la giurisprudenza prevalente sopra citata riguarda solo gli edifici già esistenti, è rimasta ferma la disposizione dell’art. 11, secondo cui “Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell’articolo 9, primo comma, lettera f) , della legge 28 gennaio 1977, n. 10”. Il riferimento volutamente generico agli “interventi previsti dalla presente legge” non può che essere inteso come rivolto a tutti gli interventi menzionati dalla legge Tognoli e, quindi, anche a quelli previsti dal comma 2.
Il d.P.R. 380 del 2001, nell’abrogare la disposizione sull’autorizzazione gratuita per gli interventi di cui all’art. 9, ha previsto all’art. 17, comma 3, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001 la gratuità (“il contributo di costruzione non è dovuto”) “per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”.
E allora, non può essere messo in discussione che tutti gli interventi contemplati dalla legge Tognoli rappresentino opere di urbanizzazione, e non solo quelli di cui all’art 9, altrimenti il legislatore avrebbe espressamente specificato tale aspetto o avrebbe inserito la norma, ora contenuta nell’art. 11, all’interno dell’art. 9.
Ne consegue che anche gli interventi di cui all’art. 2 rappresentano opere di urbanizzazione senza che sia rilevante in proposito la circostanza che la legge Tognoli abbia solo modificato da un punto di vista quantitativo l’art. 41 sexies della l. n. 1150 del 1942.
Del resto la lettura appena offerta è quella più coerente e ragionevole anche in relazione ad un principio di eguaglianza e non discriminazione: ritenere che siano gratuiti solo gli interventi relativi a parcheggi obbligatori realizzati su edifici esistenti e non anche quelli relativi ad edifici di nuova costruzione potrebbe rappresentare una soluzione irragionevole e arbitraria, in quanto in entrambi i casi la ratio sottesa alla gratuita è evidentemente quella di favorire la realizzazione dei parcheggi che hanno sempre un effetto, quantomeno indiretto, di soddisfare esigenze pubbliche perché decogestionano il traffico e garantiscono una migliore circolazione anche dei pedoni sulla pubblica via.
Per questo motivo non rileva semplicemente la circostanza che si tratta di uno standard obbligatorio (come altri che cita l’appellante), ma di uno standard obbligatorio che integra un’opera di urbanizzazione destinata direttamente o indirettamente a beneficio della collettività intera.
Ne consegue che il contributo di costruzione non è dovuto in relazione a tutti i parcheggi previsti come dotazione obbligatoria dalla legge, sia che siano previsti in relazione a edifici già esistenti sia che siano previsti in relazione a edifici di nuova costruzione.