TAR Campania – Salerno, Sez. II, 06.03.2023 n. 523
Per ius receptum, i lavori di costruzione del manufatto assentito possono reputarsi effettivamente iniziati, nel corso dell’anno decorrente dal rilascio del titolo abilitativo, quando siano di consistenza tale da comprovare l’effettiva volontà del beneficiario dello stesso di realizzare quanto da lui progettato, e non siano meramente simbolici, fittizi o preparatori e che, quindi, non sono, di per sé, sufficienti a comprovare un serio animus aedificandi ed a comportare una irreversibile trasformazione del territorio, ad es., la recinzione e la pulizia dell’area di intervento, l’installazione della baracca degli attrezzi e del cartello di cantiere, lo sbancamento e il livellamento del terreno, la realizzazione delle opere di scavo e di sottofondazione, nonché di limitate opere di fondazione: cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 giugno 2008, n. 3030; 15 aprile 2013, n. 2027; sez. IV, 20 dicembre 2013, n. 6151; TAR Toscana, Firenze, sez. III, 17 novembre 2008, n. 2533; TAR Abruzzo, Pescara, 8 marzo 2010, n. 152; TAR Lazio, Latina, 19 luglio 2010, n. 1170; TAR Piemonte, Torino, sez. I, 3 gennaio 2014, n. 2.