TAR Piemonte – Torino, Sez. II, Sent. 29.01.2025 n. 241
Il motivo è fondato.
Il Comune basa il proprio diniego alla restituzione sull’asserita prescrizione del diritto di credito, rinvenendo il dies a quo di decorrenza del termine decennale al 15.7.2010, quando sarebbe intervenuta la decadenza ex lege dal titolo autorizzatorio stante il mancato inizio dei lavori nel termine annuale dal rilascio del permesso di costruire. La ricorrente avrebbe falsamente dichiarato al Comune l’inizio dei lavori, inducendolo, per tale via, anche al rilasciato della proroga del titolo autorizzatorio che, in realtà, dovrebbe ritenersi nulla, essendo il permesso di costruire già decaduto al momento della sua adozione.
Orbene, ragioni di certezza giuridica e trasparenza dell’azione amministrativa esigono la dichiarazione formale dell’avvenuta decadenza del permesso di costruire laddove non vi sia un’espressa rinuncia del privato al titolo autorizzatorio, la sola che potrebbe rendere superflua la dichiarazione comunale.
È, infatti, principio pacifico in giurisprudenza l’assunto per cui la decadenza del permesso di costruire, che l’art. 15 del d.P.R. n. 380 del 2001 fa discendere direttamente dalla legge, necessita dell’intermediazione di un provvedimento amministrativo di natura dichiarativa che presuppone l’accertamento dell’effetto ex lege da parte dell’amministrazione con un’istruttoria diretta a verificare il presupposto fattuale a cui la legge ricollega l’effetto. In questi termini, ex multis, da ultimo Consiglio di Stato sez. IV, 16/03/2023, n. 2757: “In ordine ai caratteri del provvedimento di decadenza del permesso di costruire ex art. 15 d.P.R. n. 380/2001 va rilevato che: a) in conformità coi principi generali di trasparenza e certezza giuridica ex artt. 1 e 2, l. n. 241 del 1990, è sempre richiesto che l’Amministrazione si pronunci con provvedimenti espressi, sia pure con valenza ricognitiva di effetti discendenti direttamente dalla legge, sicché risulta necessaria l’adozione di un formale provvedimento in relazione all’esercizio del potere attribuito dall’art. 15 t.u.ed. […]”.
Nello stesso senso si pone la sentenza del T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 17 ottobre 2022 n. 2705, secondo cui “La perdita di efficacia del titolo edilizio per mancato inizio o ultimazione dei lavori nei termini prescritti deve essere accertata e dichiarata con formale provvedimento dell’Amministrazione, anche ai fini del necessario contraddittorio con il privato circa l’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la declaratoria di decadenza”.
La necessità di un provvedimento dichiarativo della decadenza del permesso di costruire, rispondente come visto a esigenze di certezza, si pone a tutela sia della posizione dei terzi (sono innumerevoli gli interessi sottesi a un intervento di trasformazione del territorio, a titolo esemplificativo è possibile riferirsi ai vicini interessati dall’attività edificatoria a valere sul sito prescelto, agli acquirenti o ai danti causa della proprietà immobiliare, ai creditori dell’impresa che esercita l’attività edificatoria) sia delle ragioni delle parti, pubblica e privata, del rapporto amministrativo che origina con il rilascio del permesso di costruire.