TAR Toscana – Firenze, Sez. III, Sent. 08.11.2024 n. 1277
Il potere di cui all’art. 222 del t.u. delle leggi sanitarie è tipizzato nei presupposti e nella parte dispositiva. Esso è quindi espressione di un potere amministrativo di natura ordinaria privo del carattere derogatorio dell’ordine legislativo che connota le ordinanze contingibili ed urgenti che sono rimesse dall’art. 50 del t.u.e.l. al Sindaco come rappresentante della comunità locale.
Questi come ufficiale di governo dispone altresì di una generale competenza in materia di sicurezza ed ordine pubblico ma non anche di igiene pubblica.
Non sussistendo ragioni che radichino la competenza sindacale deve, quindi, trovare applicazione il comma 5 dell’art. 107 del D.Lgs 267 del 2000 a mente del quale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall’articolo 50, comma 3, e dall’articolo 54.