Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 22.05.2023 n. 5044
Secondo principi consolidati nella giurisprudenza amministrativa, l’istituto della perequazione urbanistica (come del resto si desume dal chiaro tenore letterale dell’art. 7 della l.r. della Emilia Romagna, vigente ratione temporis) è finalizzato a distribuire equamente i diritti edificatori tra tutte le proprietà ricomprese all’interno dei medesimi ambiti, onde eliminare le diseguaglianze prodotte dalla pianificazione tradizionale tra proprietari di aree aventi caratteristiche simili.
In altre parole, la perequazione urbanistica ha la precipua finalità di mitigare le disuguaglianze che si producono per effetto della pianificazione urbanistica e in questo si differenzia dalla compensazione urbanistica che consente invece di individuare, per i proprietari dei suoli destinati all’espropriazione, una forma di remunerazione alternativa a quella pecuniaria, consistente nell’attribuzione di diritti edificatori che potranno essere trasferiti, anche mediante cessione onerosa ai proprietari delle aree destinate all’edificazione.