Diritto di accesso in materia di abusivismo edilizio: non sono ammesse “denunce segrete”

TAR Lombardia – Milano, Sez. IV, Sent. 24.10.2024 n. 2874

La questione inerente alla sussistenza di un diritto di accesso agli esposti in materia di abusivismo edilizio (e, più in generale, agli atti di impulso che abbiano dato origine a verifiche, ispezioni o altri procedimenti di accertamento di illeciti a carico di privati) ha dato luogo a soluzioni giurisprudenziali non univoche.

6Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, il diniego di accesso a tali atti è, di regola, legittimo in quanto non incide sul diritto di difesa del soggetto che, a fronte dell’intervenuta notifica del verbale conclusivo dell’attività ispettiva, non ha alcun interesse a conoscere il nome dell’autore dell’esposto.

Questa conclusione è giustificata dall’esigenza di tutelare la riservatezza dell’autore della segnalazione, come nel caso delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva che, qualora divulgate, potrebbero comportare azioni discriminatorie o indebite pressioni da parte del datore di lavoro (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 01/03/2021, n. 1717; Cons. Stato, sez. VI, 24 novembre 2014, n. 5779; T.A.R., Lombardia, Milano , sez. IV , 21.4.2022 , n. 902; T.A.R. Piemonte, II, 10 maggio 2012, n.537).

Un secondo orientamento è, invece, dell’avviso che – al di fuori di particolari ipotesi in cui il denunciante potrebbe essere esposto, in ragioni dei rapporti con il denunciato, ad azioni discriminatorie o indebite pressioni – il principio di trasparenza prevalga su quello alla riservatezza e, dunque, non sussista il diritto all’anonimato dei soggetti che abbiano assunto iniziative incidenti sulla sfera di terzi, anche perché una volta che l’esposto è pervenuto alla sfera di conoscenza della P.A., l’autore dell’atto ha perso il controllo su di esso essendo entrato nella disponibilità dell’Amministrazione.

La presentazione di un esposto non può, quindi, considerarsi un fatto circoscritto al suo autore e all’amministrazione competente all’avvio di un eventuale procedimento, ma riguarda direttamente anche i soggetti comunque incisi in qualità di “denunciati” (Cons. Stato, sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3601).

Il Collegio condivide quest’ultimo orientamento in forza del quale il nostro ordinamento, ispirato a principi democratici di trasparenza e responsabilità, non ammette la possibilità di “denunce segrete”: colui il quale subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza, a partire dagli atti di iniziativa e di preiniziativa quali, appunto, denunce, segnalazioni o esposti (T.A.R. Liguria, sez. I, 07/06/2019, n.510; T.A.R. Firenze, sez. I, 3 luglio 2017, n. 898; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 12 luglio 2016, n. 980; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 1 giugno 2011, n. 4989; Cons. Stato, sez. V, 19 maggio 2009, n. 3081).

In ogni caso, anche l’orientamento più restrittivo ritiene comunque ammissibile l’accesso alle segnalazioni in casi particolari in cui emerga chiaramente la strumentalità della conoscenza degli atti per la difesa dell’interessato (così Cons. St., III, 1° marzo 2021, n. 1717; TAR Milano, sez. IV, sent. n. 430/2023; sez. II, 5 maggio 2021, n. 1132): ciò accade nel caso di specie per l’annosità del contenzioso che ha interessato le aree occupate dallo svincolo stradale – oggetto anche della sentenza di questo Tribunale n. 106/2024 – ben nota all’amministrazione comunale.