Discrezionalità nell’esercizio dei poteri pianificatori: quando è richiesta una motivazione “rinforzata”

TAR Sicilia – Palermo, Sez. II, Sent. 24.01.2025 n. 187

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, potendo i due motivi essere esaminati congiuntamente siccome intimamente connessi.

In tal senso, l’Istituto ricorrente contesta la scelta del pianificatore, lamentando l’insussistenza di una valida motivazione a sostegno del mutamento di destinazione urbanistica; ma, come noto, essa assume connotati di spiccata discrezionalità.

Ha infatti chiarito la giurisprudenza che “una motivazione “rinforzata” è richiesta soltanto quando ricorrono le seguenti evenienze: i) affidamento qualificato del privato, derivante, da un lato, da convenzioni di lottizzazione ovvero da accordi di diritto privato intercorsi fra il Comune e i proprietari delle aree, dall’altro, da aspettative nascenti da giudicati di annullamento di titoli edilizi o di silenzio rifiuto su una domanda di rilascio di un titolo; ii) modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo; iii) sovradimensionamento delle aree destinate a standards per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico rispetto ai parametri stabiliti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 (Cons. Stato, sez. IV, 13 aprile 2021, n. 2999; 18 agosto 2017, n. 4037; 18 novembre 2013, n. 5453)” (Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2022, n. 963).

Su tali basi, nel caso di specie deve ritenersi che:

(i) non ci sono titoli edilizi pregressi, a differenza della fattispecie richiamata dall’Istituto ricorrente relativa all’osservazione proposta da terzi al n. 215 che è stata accolta (doc. 8);

(ii) l’area dell’Istituto non può ritenersi un lotto intercluso, poiché tali caratteristiche, come noto, sono rinvenibili solo “quando l’area di interesse sia l’unica a non essere stata ancora edificata, si trovi in una zona integralmente interessata da costruzioni, sia dotata di tutte le opere di urbanizzazione (primarie e secondarie) previste dagli strumenti urbanistici, sia valorizzata da un progetto edilizio del tutto conforme al Prg, sì che, in definitiva, si versi in una situazione di fatto perfettamente corrispondente a quella derivante dall’attuazione del piano esecutivo” (ex multis Cons. Stato, sez. II, 9 dicembre 2020 n. 7843), mentre, nel caso di specie, alla luce delle produzioni documentali (doc. 7) non appaiono sussistenti tutti i requisiti per l’attribuzione di tale qualificazione;

(iii) non sussiste, nel caso di specie, il sovradimensionamento delle aree destinate a standards.

Non sussistono dunque situazioni fondanti un legittimo affidamento dell’Istituto ricorrente all’attribuzione della diversa destinazione urbanistica richiesta e, perciò, le censure inerenti il non corretto esercizio del potere discrezionale di pianificazione devono essere respinte.

In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.