TAR Lazio – Latina, Sez. I, Sent. 24.07.2023 n. 607
Di per sé la realizzazione di un impianto sportivo in zona agricola configura violazione dell’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 cit., dato che l’art. 4, d.l. 5 ottobre 1993 n. 398, conv. nella l. 4 dicembre 1993 n. 493 – per cui gli interventi su aree destinate ad attività sportiva senza creazione di volumetria sono eseguibile dietro semplice s.c.i.a. – è applicabile soltanto ad aree già destinate a tale uso e non a quelle aventi zonizzazione agricola (Cass. pen., sez. III, 3 dicembre 2019 n. 49021; sez. III, 31 marzo 2016 n. 12920; sez. III, 4 aprile 2013 n. 19521).
L’art. 32, comma 4, l. 7 dicembre 2000 n. 383, dispone: “1. Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”.
Alla stregua di giurisprudenza condivisa dal collegio, la disposizione in questione “non riconosce affatto alle associazioni di promozione sociale la facoltà di realizzare liberamente opere edilizie a prescindere dal rilascio dei pertinenti titoli edilizi, ma contiene esclusivamente una norma di favore relativamente alla possibilità di fissare la propria sede legale ‘indipendentemente dalla destinazione urbanistica’ di quest’ultima” (TAR Lazio, Roma, sez. II, 10 maggio 2021 n. 5404). Infatti, la disposizione de qua prevede la possibilità di localizzare in tutte le parte del territorio urbano “unicamente le sedi e i locali in cui si svolgono le attività istituzionali, in considerazione della meritevolezza delle finalità perseguite dalle associazioni di promozione sociale, essendo compatibili con ogni destinazione d’uso urbanistico, e a prescindere dalla destinazione d’uso edilizio impressa specificamente e funzionalmente al singolo fabbricato, sulla base del permesso di costruire”, con la conseguenza che tale previsione non può applicarsi allo svolgimento dell’attività sportiva (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 7 agosto 2020 n. 3537). Peraltro, la stessa nozione di “sedi” e di “locali” fatta propria dall’art. 71, comma 1, d.lgs. n. 117 cit. e dal precedente art. 32, comma 4, l. n. 383 cit., allude propriamente a dei fabbricati (tra i quali non sono certo ricompresi dei campi di gioco aperti con le relative opere accessorie) e, quindi, alle destinazioni d’uso edilizio specificamente e funzionalmente loro impresse sulla base del permesso di costruire (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 7 agosto 2020 n. 3537).