Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 31.12.2024 n. 10506
A quanto sopra merita di essere aggiunto, per completezza, che per costante giurisprudenza, “in caso di vincolo paesaggistico sull’area, qualsiasi intervento edilizio che risulti idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi deve essere preceduto da autorizzazione paesaggistica, in assenza della quale è soggetto a sanzione demolitoria” (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. II, 30 aprile 2024 n. 3930).
Infatti, anche nel caso in cui le opere “siano assentibili con mera D.I.A./S.C.I.A., se realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico, devono considerarsi comunque eseguite in totale difformità dalla concessione, o dalla D.I.A., laddove non sia stata ottenuta alcuna preventiva autorizzazione paesaggistica e, conseguentemente, è doveroso da parte dell’Amministrazione applicare la sanzione demolitoria” (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 12 aprile 2024 n. 3365).
Nello stesso solco interpretativo si è poi affermato che “le opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico, pur se di natura pertinenziale o precaria e, quindi, assentibili con mera DIA, devono considerarsi abusive, laddove, come nella specie, realizzate in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica, con la conseguente applicazione della sanzione demolitoria” (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 17 aprile 2024 n. 3864).