Effetti della sanatoria ex art. 36-bis presentata dopo l’ordine di demolizione

TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, Sent. 23.01.2025 n. 126

Quanto all’argomento proposto nell’ultima memoria depositata da parte ricorrente, secondo il quale la presentazione della SCIA in sanatoria, ai sensi legge n. 105/2024 (“Decreto salva casa”), determinerebbe l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione, essendosi formata la sanatoria per silenzio assenso, si osserva che i presupposti dai quali il ricorrente fa dipendere il proprio assunto sono infondati sotto diversi profili,

Innanzitutto, anche prescindendo dalla effettiva possibilità, in presenza di nuova volumetria, di sanare l’abuso realizzato, ai sensi dell’art. 36 bis DPR 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dalla legge n. 105/2024, tale disposizione riguarda espressamente gli “interventi edilizi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività”, mentre, nel caso di specie, manca del tutto il permesso a costruire.

In ogni caso, il Collegio ritiene che la presentazione della SCIA in sanatoria, ai sensi del citato art. 36 bis, non possa determinare l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione, tanto più se essa è successiva all’ordinanza gravata, dovendo trovare applicazione, anche in questo caso, l’indirizzo giurisprudenziale (ancorché relativo alla sanatoria ex art. 36 DPR 6 giugno 2001, n. 380), secondo cui la presentazione della domanda di sanatoria, successivamente all’emanazione dell’ordinanza di demolizione, implica come unico effetto che la misura ripristinatoria non possa essere attuata sino alla conclusione del procedimento stesso (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II quater, 27 marzo 2023, n. 5242).

Pertanto, in mancanza di alcuna certezza sull’esito del procedimento e tenuto conto delle perplessità sopra esposte circa l’applicabilità del citato art. 36 bis al caso di specie, anche tale censura va respinta.