TAR Veneto – Venezia, Sez. II, Sent. 06.11.2023 n. 1560
Il surriferito modus operandi determina l’illegittimità dell’impugnato diniego di autorizzazione paesaggistica in quanto:
a) secondo la prevalente giurisprudenza, condivisa dal Collegio, il parere tardivo reso dalla Soprintendenza è da considerarsi privo dell’efficacia vincolante attribuitagli dalla legge (cfr. art. 146, co. 8, cit.)., degradando a parere obbligatorio non vincolante, che deve essere autonomamente valutato dall’amministrazione procedente (nella specie il Comune), unitamente agli altri atti istruttori, senza vincolarla, appunto, nel contenuto (Cons. Stato, sez. VI, 9 gennaio 2020, n. 193; id., 18 dicembre 2019, n. 8538; id., 18 luglio 2016, n. 3179; id., 13 maggio 2016, n. 1935; id., 28 ottobre 2015, n. 4927; id., 27 aprile 2015 n. 2136; id., 15 marzo 2013, n. 1561).
L’inerzia o il parere tardivo della Soprintendenza produce, dunque, un “effetto devolutivo” (di fatto trasferisce la competenza a decidere sull’istanza dall’autorità tutoria alla regione o all’ente da essa delegato), comportando l’assunzione del pieno potere decisorio sulla istanza di autorizzazione paesaggistica in capo alla regione o all’ente locale da essa delegato, in genere il Comune;
b) il parere reso dalla Soprintendenza decorsi oltre 45 giorni dalla ricezione degli atti perde, dunque, il suo carattere di vincolatività e deve essere autonomamente e motivatamente valutato dall’amministrazione deputata all’adozione dell’atto autorizzatorio finale, unitamente agli altri materiali istruttori (cfr., tra le tante,.Cons. St n. 7426/2023 ove si precisa che “…Non è comunque da escludere che l’amministrazione comunale voglia tenere conto del parere fuori termine fermo restando che dovrà in tal caso svolgere una autonoma valutazione. Secondo giurisprudenza di questo Consiglio, in una tale evenienza l’atto consultivo perde il suo carattere di vincolatività e deve essere, perciò solo, autonomamente e motivatamente valutato dall’amministrazione deputata all’adozione dell’atto autorizzatorio finale…In ogni caso però all’amministrazione che adotta il provvedimento compete un proprio onere di valutazione circa il diniego che a quel punto è dell’amministrazione procedente, sotto ogni profilo… Nel caso specifico il Comune ha richiamato solo l’esistenza del parere non svolgendo una propria valutazione, come avrebbe dovuto proprio in considerazione del mancato rispetto del termine per la sua adozione da parte della Sovrintendenza; con ciò realizzandosi un risultato identico a quello in cui il parere fosse stato emesso nei termini, il che è contrario alle chiare finalità acceleratorie e di trasparenza previste dalla legge.”);
c) tale autonoma e motivata valutazione è mancata nel caso di specie poiché il Comune si è limitato a richiamare in modo automatico e meccanico il parere tardivo della Soprintendenza (“Vista la comunicazione di diniego da parte della Soprintendenza…Considerato pertanto che le opere in progetto risultano incompatibili con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento; non si autorizza”), senza neanche farlo proprio e senza dar conto del “perché” detto parere, ormai non più vincolante e liberamente valutabile, dovesse prevalere sugli altri atti istruttori e in particolare sulla precedente valutazione favorevole effettuata dallo stesso Comune.