TAR Lombardia – Brescia, Sez. II, Sent. 11.01.2024 n. 11
Ed invero, secondo l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza, da cui il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, “…l’esenzione dal contributo di costruzione per il caso di interventi di ristrutturazione di edifici unifamiliari entro il limite di ampliamento del 20%, costituisce oggetto di una previsione di carattere eccezionale (applicabile in un ambito di stretta interpretazione ancorato ai parametri predefiniti dal legislatore): la ratio è di natura sociale ed è diretta sostanzialmente ad apprestare uno strumento di tutela e di salvaguardia alla piccola proprietà immobiliare per gli interventi funzionali all’adeguamento dell’immobile alle necessità abitative del nucleo familiare: l’edificio unifamiliare, nell’accezione socio economica assunta dalla norma, coincide in altri termini con la piccola proprietà immobiliare, e soltanto se presenti tali caratteri è meritevole di un trattamento differenziato (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV – 2/7/2014 n. 1707)” (Tar Lombardia – Brescia, sent. n. 449/2018, cfr. di recente Tar Emilia-Romagna, Bologna, sent. n. 848/2022).
Ciò posto, essendo la ratio della citata norma di esclusione dal contributo di costruzione quella di agevolare gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento funzionali all’adeguamento dell’immobile alle necessità abitative del nucleo familiare, non risulta ravvisabile alcuna irragionevolezza nel non contemplare tra le predette ipotesi di esclusione la costruzione di un nuovo manufatto esterno all’abitazione non strettamente connesso alle citate necessità abitative del nucleo familiare.