Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 30.05.2023 n. 5296
Secondo giurisprudenza consolidata, gli atti con i quali la pubblica amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall’art. 16 d.P.R. n. 380/2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l’esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire; la loro impugnazione può avvenire nel termine di decadenza di dieci anni innanzi al giudice amministrativo che è munito di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., sent. 30.8.2018, n. 12).
Nello specifico, l’appellante inoltre ritiene che sussista il difetto di giurisdizione sulla convenzione urbanistica; ma, anche sotto questo profilo, il motivo è infondato considerato che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo copre ogni aspetto atteso che la quantificazione degli oneri altro non è che la conseguenza della qualificazione sul piano edilizio degli atti emessi dal Comune (Consiglio di Stato sez. II, 2.2.2022 n.720; sez. IV, 7.11.2014, n.5487) (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n.6895 del 4.8.2022).
Peraltro la convenzione urbanistica, con il concorso del privato proprietario dell’area, è una delle possibili modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per dare al territorio interessato la conformazione prevista dagli strumenti urbanistici; essa va assimilata ad un accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo, sicché le controversie che ne riguardano la formazione, la conclusione e l’esecuzione appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Cassazione civile sez. un. – 5.10.2016, n. 19914).