TAR Puglia – Bari, Sez. III, Sent. 25.02.2025 n. 272
Ciò acclarato, non può addossarsi al ricorrente la probatio diabolica, pretesa dall’amministrazione, peraltro con formula generica, di ricercare e di produrre i titoli autorizzativi della trasformazione dei terreni, risalenti ad anni remoti, anteriori al 1998, per una duplicità di motivi.
In primis, va rammentato che, ai sensi dell’art. 30, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni […] in materia edilizia” (già art. 18, comma 2, legge 28 febbraio 1985, n. 47), per la validità degli atti di trasferimento dei diritti reali relativi ai terreni, va allegato “[…] il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata”. Un tal atto è rilasciato, sulla base di consolidati documenti ed atti, collazionati nel tempo e nella disponibilità dell’amministrazione, quale depositaria ufficiale degli stessi, che indi “certifica” (ossia rende certi) la condizione giuridica dei terreni, qual risulta in base al contenuto di atti pubblici preesistenti. Esso è diretto ad effettuare una ricognizione della qualificazione urbanistica dell’area, con le indicazioni delle previste prescrizioni, per come attribuita dagli strumenti urbanistici generali e connesse varianti. In effetti, il certificato di destinazione urbanistica, alla sua piana lettura, riepiloga nel dettaglio la disciplina urbanistica ed edilizia territoriale, dando per verificati i presupposti della stessa. Rientra così un tal atto nella categoria degli atti di certificazione, redatti dal pubblico ufficiale, aventi carattere dichiarativo (ex multis: Cons. St., sez. VI, 3 febbraio 2023, n. 1182; 26 agosto 2014, n. 4306), ossia certificativo del contenuto di atti pubblici preesistenti e formati dalle preposte autorità pubbliche, talché assurge a atto dichiarativo e/o ricognitivo di fatti materiali o qualità obiettive, che risultando da pubblici registri o documenti ed è munito della correlata fede privilegiata.
Carattere insito a tutte le certificazioni, anche lato sensu intese, è che trattasi di mezzi o, per meglio dire, di strumenti, che hanno una loro peculiare attitudine probatoria, con riferimento alle qualità, o ai rapporti, o alle circostanze riferite negli stessi. E circa il certificato di destinazione urbanistica, per come esibito dalla parte interessata, nella odierna controversia, non ne è stata messa in discussione alcuna erroneità.
In secundis, ai sensi dell’art. 43, co. 1, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni […] in materia di documentazione amministrativa”, va pure richiamato che: “Le amministrazioni pubbliche […] sono tenuti ad acquisire d’ufficio […] tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni […], ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”. E, invero, va ricordato che è l’amministrazione, quando rilascia un atto ufficiale, a esserne il primario depositario e a collazionarlo, previa apposizione di registrazione e di protocollo, nei propri archivi; mentre al privato viene rilasciata per notifica o comunicazione un’altra copia fedele all’originale. Per cui, una volta auto-certificata una data condizione dei terreni, specie se sussistono coeve e conformi risultanze in plurimi uffici pubblici, è la pubblica amministrazione che ne dubiti la consistenza e/o abbia la necessità di reperire determinati atti anteriori a doverli ricercare nei propri archivi.