TAR Molise – Campobasso, Sez. I, Sent. 17.03.2025 n. 84
Secondo un condiviso orientamento giurisprudenziale, infatti, “in tema di immobile posto a distanza dal confine inferiore a quella minima, il fatto che l’immobile sia posto a distanza dal confine inferiore a quella minima prevista dalla disciplina regolamentare edilizia, non può, di per sé, impedire il condono, restando naturalmente salvo l’interesse di entrambi i proprietari frontisti di far valere il diritto al rispetto delle distanze davanti al giudice ordinario, a tutela del diritto di proprietà, poiché, pur in presenza di un provvedimento di condono (nella specie, usufruito da entrambi i proprietari frontisti), il proprietario del fondo contiguo, leso dalla violazione delle norme urbanistiche o delle distanze legali, in presenza dei relativi presupposti ha comunque il diritto di chiedere ed ottenere l’abbattimento o la riduzione a distanza legale della costruzione in ipotesi illegittima (cfr., in tal senso, anche la giurisprudenza della Corte di legittimità: ex plurimis, Cass. civ., sez. II, 6 febbraio 2009, n. 30131; Cass. civ., sez. II, 26 settembre 2005, n. 18728). In generale, quindi, la sanatoria o il condono degli illeciti urbanistici, inerendo al rapporto fra P.A. e privato costruttore, esplicano i loro effetti soltanto sul piano dei rapporti pubblicistici – amministrativi, penali e/o fiscali – e non hanno alcuna incidenza nei rapporti fra privati, lasciando impregiudicati i diritti dei privati confinanti derivanti dalla eventuale violazione delle distanze legali previste dal codice civile e dalle norme regolamentari di esse integratrici” (Cons. Stato, Sez. II, 12 marzo 2020, n. 1766, e nello stesso senso T.A.R. Salerno, Sez. II., 23 maggio 2023, n. 1177).
In altri termini, quindi, la circostanza reputata rilevante dal provvedimento impugnato, ossia il fatto che l’immobile dei ricorrenti si sarebbe trovato a una distanza, dall’immobile adiacente di proprietà comunale, tale da ingenerare un problema di vedute a distanza inferiore a quella minima prevista dalla disciplina edilizia, non poteva di per sé impedire il condono, ferma la possibilità di entrambi i frontisti di far valere il loro diritto al rispetto delle distanze/vedute davanti al giudice ordinario a tutela del diritto di proprietà.
Secondo la giurisprudenza, invero, “pur in presenza di un provvedimento di condono, il proprietario del fondo contiguo, leso dalla violazione delle norme urbanistiche o delle distanze legali, in presenza dei relativi presupposti ha comunque il diritto di chiedere ed ottenere l’abbattimento o la riduzione a distanza legale della costruzione in ipotesi illegittima (v., in tal senso, anche la giurisprudenza della Corte di legittimità: ex plurimis, Cass. civ., sez. II, 6 febbraio 2009, n. 30131; Cass. civ., sez. II, 26 settembre 2005, n. 18728)” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 11 settembre 2013, n. 4494).
In definitiva, pertanto, “il condono edilizio interessa i rapporti fra la p.a. e il privato costruttore, che può fruirne anche se l’edificio abusivo violi le norme sulle distanze legali. Restano però naturalmente illesi i diritti dei terzi che possono far valere la violazione delle norme suddette e chiedere il risarcimento dei danni o la demolizione delle opere abusive (Cons. Stato sez IV 16 ottobre 1998, n. 1306)” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 30 dicembre 2006, n.8262).