Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 10.03.2025 n. 1962
Il motivo è infondato.
In via preliminare osserva il Collegio che il T.a.r. ha correttamente applicato i principi che disciplinano l’inadempimento degli accordi stipulati ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990 nel cui novero devono pacificamente essere ricondotte le convenzioni di lottizzazione.
Il T.a.r. infatti:
– ha correttamente qualificato la convenzione sottoscritta in data 12 novembre 2007 quale accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo, ex art. 11 della legge n. 241 del 1990, affermando la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del d.lgs. n. 104/2010;
– ha conseguentemente ritenuto di dover fare applicazione, nel caso di specie, dei principi civilistici in materia di inadempimento delle obbligazioni che l’art. 11, comma 2, della legge n. 241 del 1990 dichiara applicabili agli accordi sostitutivi di provvedimento, “in quanto compatibili” e “ove non diversamente previsto”;
– ha pertanto correttamente rammentato che, in base ai suddetti principi, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della dimostrazione del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, o dall’eccezione d’inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI, 12 ottobre 2018 n. 25584);
– ha accertato che il Comune, alla luce del tenore dell’art. 3 della convenzione sottoscritta il 12.11.2007 (che lo obbliga: “a provvedere alla progettazione degli interventi pubblici previsti dal programma di recupero urbano, che non siano realizzati direttamente dai soggetti attuatori privati a scomputo degli oneri ordinari e straordinari di urbanizzazione; a realizzare gli interventi pubblici previsti dal programma di recupero urbano, che non siano realizzati direttamente dai soggetti attuatori privati, sulla base dei tempi e della entità delle risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato e dai soggetti attuatori privati e, comunque, in coerenza con i tempi di attuazione del Programma; a rilasciare ai proprietari contraenti i permessi di costruire necessari alla realizzazione della proposta d’intervento, entro i termini massimi previsti dalle norme vigenti in materia”) deve ritenersi inadempiente agli obblighi assunti, per lo meno per ciò che riguarda la realizzazione delle più volte citate opere di “adeguamento e unificazione di via di Dragoncello” e della “realizzazione del sottopasso di via Ostiense-via del Mare”, necessarie, come precisato dallo stesso Comune, per l’apertura del centro commerciale;
– ha accertato la gravità dell’inadempimento in quanto incidente in misura apprezzabile nell’economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all’altro contraente), sì da dare luogo a uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, tenuto conto, da un lato, dell’interesse economico del creditore a vendere un terreno edificabile per la realizzazione di un centro commerciale che avrebbe fruttato una ingente somma e, dall’altro, la mancanza di prospettive certe sulla realizzazione delle opere di competenza del Comune una volta giunti in prossimità del termine decennale di validità della convenzione;
– ha accertato l’imputabilità dell’inadempimento non avendo il Comune provato che il mancato adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile e inevitabile con l’ordinaria diligenza (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 23 ottobre 2018 n. 26700).