Consiglio di Stato, Sez. II, Sent. 27.06.2024 n. 5666
La seconda ipotesi di sanatoria prevista dalla norma, ovvero la sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria, integra uno dei casi di c.d. fiscalizzazione, diversa dalle altre, di cui agli artt. 33 e 34 del medesimo d.P.R. n. 380/2001 in quanto produttiva degli stessi effetti di una vera e propria sanatoria ex art. 36 T.u.e., non a caso espressamente richiamato nella norma (quanto detto sulla base della disciplina applicabile ratione temporis, stante che la differenza è destinata a venire meno con il consolidarsi della disciplina sullo stato legittimo dell’immobile da ultimo contenuta nel d.l. n. 69 del 2024, c.d. “salva casa”).