Il potere della Soprintendenza non si esaurisce nella possibilità di imporre prescrizioni o condizioni

TAR Sicilia – Palermo, Sez. V, Sent. 27.03.2025 n. 687

Risulta privo di pregio giuridico anche il richiamo al principio del dissenso costruttivo, con cui la ricorrente ha sostenuto che la Soprintendenza avrebbe dovuto indicare misure di mitigazione o soluzioni alternative.

Secondo un orientamento costante della giurisprudenza amministrativa (cfr. tra le tante: Cons. Stato, Sez. VI, 25 ottobre 2023, n. 9217), tale principio opera solamente quando vi siano effettivi margini per l’adattamento dell’intervento al contesto di riferimento.

Nel caso di specie, invece, il parere evidenzia che l’area è già interessata da un numero elevato di impianti eolici, con conseguente saturazione del territorio e un impatto non più mitigabile. In tale situazione, l’Amministrazione ha correttamente esercitato il proprio potere, esprimendo un diniego assoluto.

Non può essere condiviso neppure il terzo motivo d’impugnazione, con cui la ricorrente deduce la presunta violazione dell’art. 152 del D.lgs. 42/2004 e del D.M. 10 settembre 2010, disposizioni che disciplinano le modalità di espressione del parere paesaggistico da parte della Soprintendenza e la possibilità di corredarlo, ove necessario, con prescrizioni o condizioni.

Secondo la parte impugnante, la Soprintendenza avrebbe dovuto limitarsi a formulare prescrizioni o indicazioni migliorative, anziché esprimere un parere negativo.

Tuttavia, una simile interpretazione non trova fondamento né nella richiamata normativa né nel consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa. In particolare, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato (Sez. VI, 14 febbraio 2024, n. 1504), il potere della Soprintendenza non si esaurisce nella possibilità di imporre condizioni: qualora l’intervento risulti incompatibile in radice con i valori tutelati, essa può – e anzi deve – esprimere un diniego. In tali casi, il rifiuto non solo è legittimo, ma costituisce l’unico esito coerente con la funzione pubblica di tutela paesaggistica.

In questo contesto, il principio – strettamente connesso – di proporzionalità non comporta affatto l’obbligo per l’Amministrazione di ricercare soluzioni intermedie ogni qual volta l’impatto dell’opera ecceda la soglia di sostenibilità del territorio. Quando, come nel caso di specie, non risultano concretamente individuabili misure atte a neutralizzare l’effetto lesivo, il diniego rappresenta una misura necessaria e proporzionata.

L’assunto della ricorrente, volto a ricondurre l’azione amministrativa a un mero potere di proposta migliorativa, si pone dunque in contrasto con la natura stessa del potere autorizzatorio, che presuppone la possibilità – ove necessario – di una valutazione radicalmente negativa.