Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 25.07.2023 n. 7258
Non essendo stato il ricorrente – al momento della richiesta della licenza d’uso/abitabilità e del suo successivo rigetto (novembre 2014) – in possesso di una valida concessione edilizia (sia pure in sanatoria), esso non poteva e non può ovviamente pretendere una licenza di abitabilità per un edificio che risultava irregolare (e dunque abusivo) dal punto di vista edilizio. Secondo orientamento granitico di questo Consiglio di Stato “La richiesta di certificato di agibilità presuppone necessariamente la conformità delle opere realizzate al progetto approvato, dato che la richiesta deve essere corredata da una dichiarazione resa in tal senso dell’interessato. Sussiste inevitabilmente un collegamento funzionale tra i due provvedimenti, atteso che il rilascio del certificato di agibilità presuppone la conformità delle opere al permesso di costruire ed allo strumento urbanistico: va, dunque, negato il rilascio del detto certificato nel caso di opera abusiva o difforme dal titolo abilitativo edilizio rilasciato e conseguentemente va anche ritenuto che la validità e l’efficacia del permesso di costruire possano condizionare quelle del certificato di agibilità” (ex multis: Sezione VI, Sentenza 29 ottobre 2021, n. 7285).