TAR Campania – Napoli, Sez. VIII, Sent. 24.07.2023 n. 4456
Né appare rilevante, ai fini della valutazione della legittimità dell’ordinanza in commento, la dedotta sottoposizione a sequestro dell’immobile che, come osservato da costante giurisprudenza, non risulta essere circostanza concretamente idonea a paralizzare l’ottemperanza dell’ordine: “La sottoposizione di un manufatto abusivo a sequestro penale non costituisce impedimento assoluto ad ottemperare all’ordine di demolizione. Pertanto, l’indisponibilità derivante dalla misura adottata dal giudice penale non può essere invocata quale causa di forza maggiore impeditiva, dal momento che il soggetto interessato ha la facoltà (e l’onere) di attivarsi, nei tempi strettamente necessari, per ottenere il dissequestro, se intende ottemperare all’ingiunzione amministrativa” (Cons. Stato, Sez. VI, 28 gennaio 2016 n. 335; Cass., Sez. III, 17 ottobre 2013 n. 42637, ivi); “La pendenza di un sequestro è irrilevante ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione, della sua eseguibilità e, quindi, della validità dei conseguenti provvedimenti sanzionatori, “sulla base della non qualificabilità della misura cautelare reale quale impedimento assoluto all’attuazione dell’ingiunzione, in ragione della possibilità, per il destinatario dell’ordine, di ottenere il dissequestro del bene” (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 28 gennaio 2016 n. 283; Cass., Sez. III, 2 marzo 2009 n. 9186).