Il silenzio-assenso sull’istanza di condono presuppone la completezza della domanda

Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 18.03.2025 n. 2215

Preliminarmente va scrutinata la doglianza, con la quale la società appellante ritiene l’illegittimità delle richieste istruttorie operate dal Comune nel corso dei procedimenti di condono.

La censura non coglie nel segno. Il procedimento del condono è disciplinato dagli artt. 31 e ss. della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dall’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326, alla luce dei quali una condivisibile giurisprudenza, largamente maggioritaria, afferma che per la formazione tacita del titolo non siano sufficienti l’inutile decorso del termine prefissato per la pronuncia espressa dell’amministrazione e l’adempimento degli oneri documentali ed economici stabiliti dalla legge, ma occorra anche la prova della ricorrenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi ai quali è subordinata l’ammissibilità della sanatoria (tra le tante, Cons. Stato, sez. VII, n. 5742 e n. 5606 del 2024, nonché sez. VI, n. 10799 e n. 1824 del 2023). Il meccanismo stesso del silenzio-assenso, quale misura di semplificazione amministrativa, postula una domanda di parte completa e corredata da tutta la documentazione necessaria, senza della quale l’assenso si formerebbe tacitamente su di un oggetto indeterminato o comunque non sufficientemente definito. Il che vale tanto più nell’ambito dei procedimenti di condono dove la giurisprudenza adotta un metro più rigoroso nella valutazione della completezza della documentazione, cui subordinare l’operatività del silenzio-assenso. Pertanto, la richiesta di integrazione da parte del Comune è ragionevole e proporzionata, essendo soprattutto – alla luce delle riscontrate massive carenze documentali – volta a poter valutare la domanda di condono (e non respingerle in quanto inammissibili). Come già chiarito, “laddove l’esame della pratica necessiti, nel singolo caso, ulteriore documentazione, non può disconoscersi il potere in tal senso dell’amministrazione comunale, e porre nel nulla la sua richiesta di integrazione” (Cons. Stato, sez. VII, n. 5301/2023). Deve rammentarsi che un consolidato orientamento giurisprudenziale ha affermato che la carenza documentale, nell’ottica della leale, reciproca cooperazione procedimentale di cui alla legge n. 241 del 1990, può dar luogo a una declaratoria di improcedibilità dell’istanza del privato solo laddove la P.A. abbia preliminarmente formulato al soggetto interessato una specifica richiesta di integrazione della documentazione necessaria. Nel caso in esame, è pacifico che vi siano state più richieste di integrazione, ma senza alcun sostanziale cambiamento della situazione documentale.