Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 10.07.2023 n. 6726
L’art. 338 del r.d. 1265/1934 sia nel testo ratione temporis vigente che nel testo attualmente in vigore dispone che: “I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato” e, con differenze solo letterali, vieta di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri.
In ragione di tale chiaro ed inequivocabile disposto normativo, il consolidato orientamento di questa Sezione (cfr. ex plurimis, Cons. St., Sez. VI, 20 luglio 2021, n. 5458) ritiene che il vincolo cimiteriale abbia carattere assoluto e non consenta in alcun modo l’allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare, quali le esigenze di natura igienico sanitaria, la salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura ed il mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale.
L’esistenza del vincolo cimiteriale nell’area nella quale è stato realizzato un manufatto abusivo, comportando l’inedificabilità assoluta, impedisce il rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 33, L. n. 47/1985, senza necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell’opera con i valori tutelati dal vincolo e, di conseguenza, legittima l’annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria illegittimamente rilasciata.
Ne consegue, con tutta evidenza, che l’Amministrazione ha correttamente ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 33 della legge n. 47 del 1985 (vincolo di inedificabilità assoluta), anziché l’art. 32 (vincolo di inedificabilità relativa) della legge n. 47 del 1985.
La Corte di Cassazione ha chiarito che tutta la legislazione urbanistica e la giurisprudenza formatasi in materia di condono edilizio escludono la possibilità di una sanatoria parziale, sul presupposto che il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonomamente considerate (cfr. Cons. Stato, VI, 2 luglio 2018, n. 4033).
Pertanto, non è possibile scindere la costruzione tra i vari elementi che la compongono ai fini della sanatoria di singole porzioni di essa (cfr. Cass. III,30 gennaio 2018, n. 4572, richiamata da Cons. Stato. VI, n. 4033 del 2018).