Illegittimità “derivata” dei nuovi interventi realizzati su opere non sanate o non condonate, e definizione di opera “temporanea”.

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 01.04.2025 n. 2753

13. Parte appellante intende effettuare ulteriori interventi su immobili in cui pendono illeciti di varia natura, per i quali sono pendenti istanze di condono edilizio non ancora definite.

!4. L’immobile è sprovvisto, in parte qua, di regolare stato legittimo di conformità, essendo presenti irregolarità e violazioni edilizie.

15. Il presupposto fondamentale di un qualsiasi intervento edilizio è rappresentato dalla sua piena legittimità (v. articolo 9-bis, del d.p.r. n. 380/2001).

16. E’ evidente, pertanto, che il Comune non avrebbe mai potuto legittimare il postulato intervento se prima non fosse stato definito (favorevolmente) il procedimento di condono o la richiedente società non avesse provveduto a rinunciare ex ante alle domande di condono procedendo alla demolizione delle strutture abusive sulle quali aveva intenzione, secondo il denegato progetto, di intervenire con la sostituzione dei manufatti (id est, demolizione e ricostruzione).

17. Diversamente opinando, il Comune avrebbe assentito un intervento su strutture realizzate abusivamente favorendo, in tal modo, la ripresa dell’attività illecita originaria, ciò che avrebbe integrato una nuova ipotesi di abuso.

18. La consolidata giurisprudenza (sia amministrativa che penale) è consolidata nel senso di escludere la possibilità di eseguire interventi su manufatti abusivi che non siano stati sanati né condonati (ex multis, Corte Cassazione, sez. penale, sentenze n. 30673/2021, n. 41105/2018, n. 30168/2017).

19 La giurisprudenza amministrativa (ex multis, Cons. Stato, sentenza n. 4473/2021) è ferma nell’avviso secondo cui, in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori ripetono le caratteristiche d’illiceità dell’opera abusiva cui ineriscono strutturalmente, giacché la presentazione della domanda di condono non autorizza l’interessato a completare ad libitum e men che mai a trasformare o ampliare i manufatti oggetto di siffatta richiesta, stante la permanenza dell’illecito fino alla sanatoria ».

20. Né la fattispecie rientra in una delle ipotesi disciplinate dagli articoli 31 e 35, comma 13, della legge n. 47 del 1985 non trattandosi di semplice completamento di opere.

[…]

24.1. Come sopra chiarito, il divisato intervento consiste nella installazione di manufatti di tipo amovibile da posizionare all’interno della struttura turistico ricettiva […] e da utilizzare come attività commerciali e artigianali a servizio della clientela alloggiata all’interno della struttura turistico ricettiva. I manufatti saranno installati nella piazza centrale del complesso turistico per dotare la zona ricreativa di manufatti necessari e indispensabili alla gestione della struttura ricettiva nel solo periodo di apertura […]

25. Parte appellante osserva che l’intervento rientri nel novero della “Attività edilizia libera”.

26. In particolare, ritiene che l’installazione dei “moduli”:

– abbia carattere precario.

– sia destinata ad assolvere ad esigenze contingenti e temporanee.

26.1. A tal fine invoca:

a) il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120), recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (Decreto Semplificazioni)”, che così recita: “Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: […] e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale”;

b) l’art. 6, comma 1, lett e-bis, del d.p.r. n. 380 del 2001, secondo cui sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: “le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale”.

27. La questione da dirimere si incentra sulla natura dell’intervento: per il Comune, occorreva il permesso di costruire tenuto conto della tipologia delle opere, non potendosi fare leva sulla amovibilità o stagionalità delle medesime; per la parte appellante, invece, le opere in questione manifesterebbero i caratteri della amovibilità o precarietà e beneficerebbero, pertanto, del regime previsto per l’edilizia libera.

[…]

29. In punto di diritto, la norma che viene in rilievo è […] quella di cui all’art. 6, lett. e-bis, del d.p.r. n. 380/2001, rubricato “Attività edilizia libera”,

30. Il Collegio ritiene che l’installazione dei divisati moduli non palesi, nella peculiarità della fattispecie, i presupposti richiesti dalla norma in esame ovvero i caratteri della precarietà né, tantomeno, della stagionalità.

30.1. Per individuare in un’opera siffatte caratteristiche occorre seguire il criterio, non già strutturale bensì, funzionale.

30.2. Vale a dire, occorre considerare il vincolo teleologico che lega l’opera alle esigenze da soddisfare: se un’opera è realizzata per esigenze che non siano temporanee non può beneficiare del regime edilizio agevolato (Consiglio di Stato, sez. VI, 28/08/2023, n. 7992).

31. Nel caso di specie, deve escludersi che le esigenze per le quali i moduli vengono realizzati abbiano il carattere della temporaneità.

31.1. La temporaneità è un concetto che sottende una esigenza, meglio un “bisogno” di durata limitata, che non si ripete nel tempo, altrimenti assumendo carattere di perpetuità […].

32. I moduli da installare nella piazza del villaggio sono, invero, destinati a soddisfare esigenze che si reiterano nel tempo, quindi non annoverabili concettualmente tra le opere di durata limitata.

32.1. Il concetto di “durata limitata”, che integra la precarietà del manufatto, è legato, infatti, non a una misura prettamente temporale bensì a un criterio di tipo funzionale.

33. L’installazione di 6 moduli da destinare ad attività artigianale-commerciale non può, per quanto sopra chiarito, qualificarsi, sul piano logico prima ancora che giuridico, come opera precaria poiché destinata al soddisfacimento di esigenze non già eccezionali e contingenti bensì permanenti nel tempo.

34. Per le stesse ragioni, la circostanza che i “moduli” in questione, come dichiarato dalla Società, verrebbero risistemati sul territorio al servizio di locali commerciali non può, ontologicamente e funzionalmente, far rientrare tali strutture tra le opere dirette a soddisfare “obiettive esigenze contingenti e temporanee”, secondo il vincolo teleologico richiesto dalla norma.

34.1. Si tratta, infatti, di manufatti che, sotto il profilo funzionale, non appaiono legati a situazioni “casuali”, temporalmente definiti e limitati nella durata; piuttosto, assumo la finalità di porsi al servizio di esigenze permanenti sotto il profilo funzionale.

35. D’altra parte, non risponde a una temporanea necessità, bensì a una necessità stabile, quell’attività che si reitera nel tempo a servizio di attività a loro volta permanenti e stabili (id est, attività di impresa).

36. Nel caso di specie, l’attività che si intende svolgere mediante i “moduli” risponde a esigenze che, seppure cicliche, sono strumentali ad attività permanenti, che di queste ne ripetono le caratteristiche assolvendo, pertanto, a una funzione allo stesso modo stabile.

37. Anche l’allaccio ai servizi, pur non escludendo la rimovibilità, è indizio nel senso della non ricorrenza della precarietà delle opere.

38. Vanno, pertanto, respinti i motivi di gravame.

39. L’intervento in questione sconta, infatti, per tipologia e caratteristiche strutturali e funzionali, il permesso di costruire trattandosi di manufatti che, in quanto volumetricamente rilevanti, vanno qualificati come “nuova costruzione”, per la quale è richiesta la conformità alle prescrizioni urbanistiche di zona.

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