Consiglio di Stato, Sez. VII, Sent. 22.06.2023 n. 6131
Si osserva che la nozione di tolleranza edilizia era ignota al dato positivo vigente al momento in cui è stato emesso il parere. Essa, insieme al limite del 2% abusivo rispetto all’edificato assentito, è stata successivamente introdotta dal D.P.R. 31 del 2017, testo non applicabile alla fattispecie ratione temporis.
Al momento in cui la Soprintendenza ha emesso l’atto impugnato, la categoria vagamente assimilabile a quella di cui al motivo, era quella degli interventi in difformità, per sanzionare i quali, l’art. 34 T.U. edilizia prevede la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria alternativa, in sostituzione di quella demolitoria.
Al contrario, per gli interventi eseguiti in difformità dalle norme di tutela paesaggistica che producono nuovi volumi, l’art. 167 prevede quale unica misura applicabile quella demolitoria.
Ciò non di meno, anche a voler ritenere applicabile la fattispecie di cui all’art. 34 citato, va ricordato che il ricorso a detta misura rappresenta una scelta eccezionale che l’amministrazione, nella sua discrezionalità tecnica, può adottare, a condizione, peraltro che ricorra il presupposto del pregiudizio che deriverebbe alle altre parti dell’immobile, regolarmente realizzate, in caso di demolizione.
Si osserva ancora che l’invocata misura è applicabile al caso di errori tecnici commessi nella fase realizzativa di un fabbricato regolarmente assentito, nel nostro caso, invece, viene invocata per sanzionare interventi successivi all’originario edificato, e neppure connessi a questi ultimi, quindi mancherebbero i presupposti fondamentali per l’operatività della norma.