TAR Sardegna – Cagliari, Sez. II, Sent. 11.12.2024 n. 881
Difatti, anche a voler ammettere che esista un contrasto testuale con quest’ultima disciplina, il suo ipotizzato effetto preclusivo automatico sarebbe, comunque, escluso dal già citato art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021, il quale -intervenuto successivamente all’entrata in vigore del P.P.R. e con finalità specificamente riconducibili a un interesse nazionale di rango primario come quello alla realizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili- ha imposto una valutazione caso per caso della compatibilità tra i relativi interventi e la disciplina paesaggistica di riferimento, non considerando “di per sé preclusiva la sussistenza di un vincolo paesaggistico… In altre parole, nell’attuale fase emergenziale il bilanciamento complessivo degli interessi sottesi alla realizzazione degli impianti come quello in esame è stato operato direttamente dal legislatore, per dare assoluta preminenza alle ragioni di sviluppo di impianti di produzione di energia rinnovabili piuttosto che alle esigenze di tutelare l‘aspetto paesaggistico in aree – puntualmente identificate – già pregiudicate o comunque non di particolare pregio sotto tale punto di vista” (così T.A.R. Sardegna, Sezione I, n. 844/2023).
Né può ragionevolmente dubitarsi della diretta incidenza di tale normativa primaria su quella preesistente del P.P.R., considerati, per l’appunto, la sopravvenienza nel tempo e il superiore rango normativo della prima rispetto alla seconda, nonché la chiara specialità del sotteso interesse alla produzione energetica da fonti rinnovabili, ormai divenuto fondamentale a livello sia statale e unionale, del quale, peraltro, il P.P.R. non poteva tenere conto sia perché riservato all’intervento del legislatore statale sia perché “esploso” in tutta la sua rilevanza solo anni dopo l’entrata in vigore dello stesso P.P.R.
Per quanto sin qui esposto, dunque, il ricorso è fondato e merita accoglimento, il che consente di ritenere assorbite le ulteriori censure dedotte e conduce all’annullamento degli atti impugnati.