TAR Lazio- Roma, Sez. II-quater, Sent. 24.10.2023 n. 15730
Deve preliminarmente rammentarsi che la giurisprudenza ha da sempre rimarcato il carattere eccezionale e derogatorio delle ipotesi di concessione edilizia gratuita, a fronte del principio generale che è, invece, quello della sua onerosità, cosicché l’esenzione dal contributo concessorio riguarda ipotesi tassative e da interpretare in senso restrittivo (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 17 maggio 2023, n. 4907).
Ne consegue che facendo riferimento la dizione della lett. a) del terzo comma dell’art. 17 del D.P.R. 380/2001 alle zone interamente agricole e, quindi, solo alle zone E, e trattandosi di norma eccezionale rispetto a quella generale che prevede il pagamento dell’onere di costruzione, la stessa non è suscettibile di essere applicata a zone diversamente classificate (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 febbraio 2023, n. 1248; nello stesso senso, ma con riguardo al previgente art. 9 della l. 28 gennaio 1977, n. 10, T.A.R. Lombardia, Brescia, 5 marzo 1996, n. 250 e T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 20 marzo 1993, n. 108, dove si sottolinea l’inapplicabilità dell’esenzione a costruzioni da realizzarsi al di fuori di zone espressamente qualificate come agricole dal vigente strumento urbanistico).
Nel caso in esame, il Comune resistente ha eccepito che la zona su cui sono state effettuate le opere di cui alla D.I.A., ricade, secondo la Variante Stralcio al P.R.G, approvata con deliberazione di G.R. Lazio n. 515 del 28 aprile 2005 (cfr. doc. 2 di parte resistente), non già in zona agricola, ma in zona residenziale extraurbana tipo “B” – sottozona “B2” (cfr., altresì, il certificato di destinazione urbanistica prodotto da parte resistente sub doc. 1) e tale circostanza è di per sé idonea a giustificare il rigetto del ricorso.