Consiglio di Stato, Sez. II, Sent. 21.02.2025 n. 1474
Ciò non può valere in relazione a un fabbricato che insiste sul territorio da tempo, con riferimento al quale solo in occasione della realizzazione di qualcosa di aggiuntivo, ovvero, al contrario, per sopravvenute esigenze, non necessariamente di natura edificatoria, del terzo, sorge l’interesse alla relativa impugnativa. È evidente quindi che in tali casi, sempre in linea generale, l’effettiva conoscenza della sanatoria e dei presupposti progettuali sulla base dei quali essa è stata rilasciata è indispensabile per valutarne la legittimità e conseguentemente opporvisi, avendone interesse (vedi, ex multis, Cons. Stato, sez. II, 3 novembre 2023, n. 9520; sez. V, 11 ottobre 2024, n. 8198; sez. VI, 13 gennaio 2020, n.314; id., 10 settembre 2018, n. 5307).
Tale differenza di impostazione non configura certo una tutela sperequata fra i terzi che, di fronte al mero “fatto compiuto” della costruzione abusiva, non possano ancora dolersi dinanzi al giudice amministrativo e, a seguito della sua sanatoria, non possano giovarsi dell’ampio dies a quo coincidente con la cognizione dell’‘adeguatezza’ (cfr. art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001) dell’impianto motivazionale sotteso all’accertamento di conformità, e i terzi che, ai fini dell’impugnazione di un permesso di costruire previamente rilasciato, possono, invece, assumere quale dies a quo il momento di piena ed effettiva conoscenza della portata lesiva degli interventi edilizi con esso assentiti. Al contrario, essa risponde a evidenti canoni di proporzionalità, nonché all’esigenza di trovare un giusto punto di equilibrio tra le esigenze di tutela del terzo che si assuma pregiudicato da un’attività edilizia, anche risalente nel tempo, l’affidamento che controparte deve poter riporre nel corretto operato della p.a. che ne ha avallato l’attività e l’interesse pubblico a ripristinare lo stato dei luoghi, quale garanzia di effettività del buon governo del territorio.
Delineati come sopra i principi generali della tematica, va tuttavia precisato che ogniqualvolta emerga con chiarezza che la conoscenza dell’atto è avvenuta in epoca antecedente, esigenze di certezza del diritto e di stabilità delle situazioni giuridiche, a valere a maggior ragione in un ambito, come l’edilizia, di innegabile complessità giusta la formazione multilivello delle relative fonti regolatorie, trovino applicazione i principi generali sull’impugnativa degli atti. La “piena conoscenza”, infatti – il cui verificarsi determina il dies a quo per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale – si ha quando la parte interessata “percepisce” l’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sua sfera giuridica, in modo da rendere distinguibile l’attualità e la concretezza dell’interesse ad agire contro di esso. Può, dunque, parlarsi di piena conoscenza quando la parte interessata individua l’atto e il suo contenuto essenziale, non essendo necessaria la conoscenza di tutti i suoi elementi.
In sintesi, il principio secondo cui, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione di una concessione edilizia da parte di un proprietario di immobile limitrofo occorre la piena conoscenza della stessa, che si verifica con la consapevolezza del suo contenuto specifico o del progetto edilizio ovvero quando la costruzione realizzata rivela in modo certo e univoco le essenziali caratteristiche dell’opera, va applicato tenendo conto della singola fattispecie, e ciò a valere sia per le impugnative dei titoli “ordinari”, che delle sanatorie, quale che ne sia la relativa tipologia.