Incentivi GSE: valutazione in concreto del frazionamento dell’impianto alla luce del principio di equa remunerazione dell’intervento

Consiglio di Stato, Sez. II, Sent. 19.03.2025 n. 2252

Se, quindi, la ratio sottesa alla normativa richiamata in sentenza è evidentemente quella di impedire che un produttore possa frazionare un impianto che avrebbe dovuto essere unico, al mero fine di godere di una maggiore incentivazione, tali previsioni anti-artato frazionamento non possono trovare applicazione nei confronti dell’odierna appellante, la quale non ha mai richiesto l’accesso diretto agli incentivi e, in ossequio a quanto prescritto dalle Amministrazioni competenti, si è vista costretta ad un allaccio in “condominio” pena l’impossibilità di realizzare l’impianto.

D’altronde, il GSE – quale soggetto attuatore – è tenuto a garantire la corretta attribuzione dei fondi pubblici, ma nel fare ciò non può esimersi dal verificare in concreto la presenza di una eventuale interconnessione funzionale ad un artato frazionamento vietato dall’ordinamento.

Come chiarito da T.a.r. Lazio, Roma, Sez. III Ter, 27 luglio 2017, n. 8997 con argomentazioni condivise da questo Collegio, le disposizioni del D.M. 23 giugno 2016 non esauriscono “… il compito del GSE di valutazione delle specifiche fattispecie concrete, in vista dell’adozione di determinazioni coerenti con le finalità perseguire dalla norma e tali da garantire sul punto un’applicazione del regime di incentivazione logico e razionale …”.

Pertanto, il Gestore ha il dovere di interpretare la normativa in maniera coerente con le finalità dell’incentivazione, cosa non avvenuta nel caso di specie.

L’interpretazione delle disposizioni in esame deve essere sostanzialistica e volta, dunque, ad accertare se in un caso specifico vi sia stato effettivamente un artato frazionamento.

A tale scopo, un criterio adeguato – in quanto richiamato dall’art. 29, comma 1, prima parte, del D.M. 23 giugno 2016 (secondo cui “Il GSE, nell’applicare le disposizioni di cui all’art. 5, comma 2, verifica, inoltre, la sussistenza di elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti, che costituisce violazione del criterio dell’equa remunerazione degli investimenti secondo cui gli incentivi decrescono con l’aumentare delle dimensioni degli impianti”) – è rinvenibile nell’interpretazione della normativa alla luce del principio di equa remunerazione dell’investimento: laddove due impianti, nonostante la prossimità delle opere di immissione dell’energia nella Rete nazionale, siano stati progettati, autorizzati e costruiti – come nella vicenda oggetto del presente giudizio – a molti km di distanza l’uno dall’altro, alla stregua di impianti diversi, e abbiano, dunque, sopportato per intero il costo di realizzazione dell’impianto senza usufruire del beneficio derivante da un’economia di scala, quegli stessi impianti dovranno essere incentivati come distinti impianti.