Consiglio di Stato, Sez. II, Sent. 30.01.2024 n. 945
Relativamente al primo motivo di gravame, va premesso che la circostanza che la L. 1497/1939 sia stata abrogata definitivamente nel 2008 non ha alcun rilievo quanto all’esistenza dell’illecito da sanare poiché la norma all’epoca vigente è stata riprodotta nel d.lgs. 42/2004, che ha raccolto le norme esistenti in precedenti testi legislativi cosicché possono considerarsi abrogate solo le fattispecie non contenute nel nuovo testo unico, trattandosi negli altri casi di mera modifica del nomen iuris.
Pertanto l’indennità risarcitoria, oggi disciplinata dall’art.167 del d.lgs. 42/2004 in caso di abusi paesaggistici cd. minori, era già prevista dall’art.15 l. 1497/1939.
L’autorizzazione paesaggistica era necessaria anche all’epoca della realizzazione del volume tecnico in base alla L. 310/1995, mentre le successive autorizzazioni rilasciate dalla Soprintendenza e dal Comune di Brindisi, invocate dall’appellante a sostegno della non necessità dell’autorizzazione, devono considerarsi autorizzazioni in sanatoria dal momento che, all’epoca in cui fu chiesta la modifica della destinazione d’uso del manufatto, era emerso che l’autorizzazione paesistica non era stata richiesta; se l’autorizzazione fosse stata a suo tempo richiesta quando furono effettuate le modifiche interne era evidente che non vi sarebbe stato il pagamento di alcuna sanzione.
E’ inconferente il richiamo al d.P.R. 31/2017 che non era vigente all’epoca dei fatti.
In conclusione l’ottenimento di una autorizzazione paesaggistica in sanatoria comporta il pagamento della sanzione prevista dall’art. 167 d.lgs. 42/2004, come già correttamente affermato il primo giudice.