TAR Campania – Salerno, Sez. II, Sent. 27.12.2023 n. 3071
Innanzitutto, è, in via di principio, predicabile l’obbligo dell’amministrazione comunale di provvedere sulla richiesta di esecuzione dell’emanata ingiunzione demolitoria.
Tale obbligo, azionabile ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., trova appiglio normativo nell’art. 27, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001, che ricollega l’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia urbanistico-edilizia e l’avvio dei correlativi procedimenti afflittivi anche alla “denuncia dei cittadini” (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 6773/2002; n. 6531/2003; n. 7132/2003; TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 1056/2010).
Ed invero, sussistendo, in capo all’amministrazione, il dovere di reprimere gli abusi accertati, è da ritenersi configurabile un interesse qualificato del terzo confinante, potenzialmente leso da opere abusive, all’emissione di provvedimenti sanzionatori; con la conseguenza che, su un illecito edilizio denunciato in maniera circostanziata, egli può almeno pretendere una determinazione espressa (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. III, n. 1612/2008; TAR Campania, Napoli, sez. VI, n. 4191/2015; Salerno, sez. I, n. 2019/2015; Napoli, sez. VIII, n. 6404/2018). E’, infatti, evidente che, allorquando l’amministrazione ometta di adottare le doverose misure ripristinatorie dello stato dei luoghi e di difesa del pubblico interesse in relazione ad opere abusive, ovvero le ritardi senza giustificazione, il terzo interessato – e, in particolare, il proprietario limitrofo, portatore, in quanto tale, di un interesse qualificato al mantenimento delle caratteristiche urbanistiche della zona – può fondatamente tutelarsi giurisdizionalmente contro la mancata assunzione di determinazioni repressive e, quindi, contro l’inerzia degli organi comunali.
In sostanza, l’ampia sfera dei poteri di controllo attribuiti in materia urbanistico-edilizia all’amministrazione comunale non esclude che, rispetto ai singoli provvedimenti, i terzi siano portatori di un interesse legittimo e che, pertanto, l’inerzia sulla relativa istanza integri gli estremi del silenzio inadempimento sindacabile in sede giurisdizionale. Fermo restando, cioè, che la funzione di vigilanza territoriale ex art. 27 del d.p.r. n. 380/2001 si esercita attraverso procedimenti avviati ex officio e che, quindi, in presenza di una istanza di parte, deve ritenersi non necessaria una perfetta corrispondenza tra quanto segnalato dal privato interessato e quanto contestato in sede di procedimento sanzionatorio, incombe, comunque, sull’amministrazione il dovere di vagliare i fatti denunciati sotto il profilo della loro esistenza materiale e della qualificazione giuridica della condotta attribuita al responsabile (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 6773/2002).