TAR Campania – Salerno, Sez. I, Sent. 07.02.2025 n. 255
L’articolo 32 della legge sul condono edilizio numero 47 del 1985 subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro 180 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio rifiuto. Ai sensi del comma 4, il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale, inclusa la competente Soprintendenza, preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
Per espressa previsione della legge, dunque, la mancata espressione del parere entro 180 giorni (non essendo applicabile il termine di 45 giorni richiamato dalla difesa di parte ricorrente, riferibile all’autorizzazione paesaggistica ordinaria e non al parere da rendere nel procedimento di condono edilizio) non determina la formazione del silenzio assenso ma si configura come silenzio inadempimento rispetto all’obbligo di esprimere il parere di compatibilità paesaggistica.
La giurisprudenza, di conseguenza, è costantemente orientata nel senso che, in tema di condono di manufatti su aree soggette a vincoli, il silenzio formatosi per decorso dei termini sulla istanza di regolarizzazione edilizia non equivale mai ad assenso; ove poi, scaduto il termine, sia sopravvenuto il parere negativo, avendo il medesimo valenza vincolante, esso viene ad assumere il valore di atto preclusivo del condono (Cons. Stato, Sez. VI, 02/07/2018, n. 4033). Il silenzio dell’amministrazione pubblica formatosi per il decorso dei termini sull’istanza di regolarizzazione edilizia non equivale mai ad assenso atteso che, laddove sia scaduto il termine e sia sopravvenuto il parere negativo, lo stesso ha valore vincolante di atto preclusivo del condono (Cons. Stato, Sez. IV, 21/10/2019, n. 7147). Il silenzio-assenso sull’istanza di condono edilizio inerente ad opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo si perfeziona, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 32 e 35, comma 1, L. n. 47/1985, unicamente in presenza del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo e non anche in caso di parere negativo (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 25/06/2024, n. 5606)
Nel caso specifico, il termine di 180 giorni non era certamente scaduto all’atto della espressione del parere e, comunque, seppure fosse stato applicabile il termine di 45 giorni, esso sarebbe stato sospeso dalla comunicazione dei motivi ostativi al parere favorevole.
Considerato, inoltre, che l’amministrazione comunale era vincolata dal parere contrario della Soprintendenza, risulta infondata anche l’ulteriore censura sulla mancata comunicazione del preavviso di rigetto da parte del Comune, privo di autonomia decisionale al riguardo, senza considerare che la parte interessata non aveva formulato osservazioni dopo aver ricevuto la comunicazione dei motivi ostativi al parere favorevole da parte della Soprintendenza, così dimostrando di non avere interesse al rinnovo della suddetta comunicazione da parte del Comune.