TAR per il Lazio, Sez. IV Quater, Sent. 01.04.2025 n. 6514
[…] alla luce delle coordinate applicative del cd. Terzo condono, come introdotto dal decreto legge n. 269 del 2003, convertito in legge con legge n. 326 del 2003, ed attuato, in sede regionale, con la legge della Regione Lazio n. 12 del 2004, solo determinate tipologie di interventi – c.d. abusi formali – risultano condonabili se realizzati in aree sottoposte a vincolo.
In particolare, la realizzazione di nuovi volumi e superfici in aree vincolate, indipendentemente dalla data di imposizione del vincolo e dalla natura di vincolo assoluto o relativo alla edificabilità, è estranea all’ambito di applicazione della disciplina dettata sul terzo condono, come recata, congiuntamente, dalla legge n. 326 del 2003 e dalla legge Regione Lazio n. 12 del 2004 e come costantemente applicata dalla giurisprudenza amministrativa, nonché secondo le coordinate interpretative individuate dalla Corte Costituzionale, investita della verifica di tenuta costituzionale delle relative disposizioni.
Sulla base delle previsioni dettate dall’art. 32, commi 26 e 27, del decreto legge n. 269 del 2003 e dagli artt. 2 e 3, comma 1, lettera b), della legge regionale del Lazio n. 12 del 2004, possono ritenersi suscettibili di sanatoria, nelle aree soggette a vincoli, solo le opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 del decreto legge n. 269 del 2003, quali sono le opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria (ex plurimis, in termini: Tar Lazio, Roma, Sez. II bis, 17 febbraio 2015, n. 2705; 4 aprile 2017 n. 4225; 13 ottobre 2017, n. 10336; 11 luglio 2018, n. 7752; 24 gennaio 2019, n. 931; 9 luglio 2019, n. 9131; 13 marzo 2019, n. 4572; 2 dicembre 2019 n. 13758; 7 gennaio 2020, n. 90; 2 marzo 2020, n. 2743; 26 marzo 2020 n. 2660; 7 maggio 2020, n. 7487; 18 agosto 2020, n. 9252; Sez. Stralcio, 7 giugno 2022 n. 7384; 15 luglio 2022, n. 10072; Sez. II, 15 febbraio 2023, n. 2675; 27 novembre 2023, n. 17693; Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 gennaio 2020 n. 425; 15 novembre 2022, n. 9986; 16 settembre 2022 n. 8043), mentre per le altre tipologie di abusi interviene una preclusione legale alla sanabilità delle opere abusive.
Rispetto alle precedenti discipline sul condono, quello introdotto con il decreto legge n. 269 del 2003 risulta, dunque, avere un ambito applicativo più ristretto, in quanto – oltre ad imporre, al comma 25, relativamente alle nuove costruzioni residenziali, un limite complessivo di cubatura – definisce analiticamente le tipologie di abusi condonabili (comma 26 e Allegato 1), introducendo altresì alcuni nuovi limiti all’applicabilità del condono (comma 27), che si aggiungono a quanto previsto negli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985.
La norma statale di cui all’art. 32, comma 27, del decreto legge n. 269 del 2003, è chiara nell’indicare come ostativa alla possibilità di rilascio del condono la realizzazione di opere recanti nuove superfici e nuovi volumi su aree soggette a vincoli posti a tutela dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, declinando la condonabilità degli abusi su aree vincolate in ragione della loro tipologia.
[…]
Nella ricostruzione del quadro normativo di riferimento assume quindi decisivo rilievo il comma 26 dell’art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003, che, sotto il profilo generale, ammette a sanatoria solo determinate tipologie di abusi, distinguendole a seconda che l’area sia o meno interessata dai vincoli di cui all’art. 32 della legge n. 47 del 1985, mentre la legge regionale n. 12 del 2004, nel mantenere ferma l’ammissibilità del condono in relazione solo ad alcune tipologie di opere, come individuate dalla legge statale, specifica il discrimine temporale relativamente alla vigenza dei vincoli.
Ne consegue che, alla luce delle illustrate disposizioni della legge statale, da coniugarsi con gli artt. 2 e 3, comma 1, lettera b), della legge regionale del Lazio n.12 del 2004, possono ritenersi suscettibili di sanatoria, nelle aree soggette a vincoli, solo le opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 del decreto legge n. 269 del 2003, ovvero le opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, mentre per le altre tipologie di abusi la loro sanabilità risulta preclusa ex lege.
Avuto riguardo alla qualificazione dell’abuso in questione, inerente il cambio di destinazione d’uso da magazzino a residenziale, non condivisibili sono gli assunti ricorsuali che tendono a ricondurlo ad un abuso minore sull’assunto del carattere “modesto” della nuova superficie creata, asseritamente inidonea ad incidere sul carico urbanistico.
Va al riguardo precisato che il cambio di destinazione d’uso da magazzino a residenziale, in quanto implicante il passaggio da una categoria funzionale ad altra, incide ex se sul carico urbanistico, il quale va parametrato sulla base della superficie utile residenziale, la quale, per effetto del cambio d’uso, ha senz’altro subito un incremento.
Irrilevante è quindi la circostanza che non siano state effettuate ulteriori opere – evidentemente esterne, necessitando siffatto cambio d’uso di modifiche interne – non potendo il cambio d’uso da una categoria funzionale all’altra essere ricondotto alla tipologia di opere minori espressamente e tassativamente previste come condonabili in zone sottoposte a vincoli. ( cfr Tar Lazio -Roma, sez. II stralcio, 27 gennaio 2025 n. 1792, Cons. St., sez. VI, 26 settembre 2022, n. 8256; T.A.R. Lombardia- Milano, 4 novembre 2021, n. 2419).
A fronte di tale ricostruzione dell’ambito di applicabilità del terzo condono, emerge chiaramente l’estraneità, rispetto ad esso, dell’abuso oggetto dell’istanza di sanatoria rigettata con il gravato provvedimento che, in quanto comportante aumento di superficie residenziale in area sottoposta a vincoli – trattandosi di un cambio d’uso da magazzino a residenziale – risulta ex lege non condonabile.
6.4. Destituita di fondamento appare, pertanto, anche la censura di parte ricorrente volta ad affermare la necessità della previa acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo ai fini della verifica in concreto della compatibilità dell’opera con l’assetto vincolistico – con conseguente affermata illegittimità dei gravati provvedimenti in quanto adottati senza l’intervento di tale parere – trovando tale tesi smentita sia alla luce delle chiare previsioni della disciplina normativa statale sul terzo condono – circoscritta, come detto, ai soli abusi minori – che della legge regionale, sia alla luce della interpretazione che la Consulta (sentenza n. 196 del 2004) ha dato a tale disciplina, essendo sufficiente, al fine di escludere la condonabilità di opere abusive, la loro astratta riconducibilità alla tipologia di opere che la legge ha escluso dall’ambito applicativo del condono, senza che via sia spazio per accertamenti in ordine alla compatibilità o meno, in fatto, delle opere con le ragioni del vincolo.
Se ne deve inferire l’irrilevanza anche dell’accertamento relativo alla conformità delle opere alla disciplina urbanistica, laddove venga in rilievo una preclusione ex lege al condono in ragione della tipologia delle opere.
Infatti in caso di abusi maggiori in aree vincolate non rileva né il parere dell’autorità preposta al vincolo, che nulla cambierebbe rispetto alla preclusione legale rinveniente dalla legge sul terzo condono e dall’articolo 3 della legge regionale, né la compatibilità urbanistica dell’opera: nella fattispecie che ci occupa l’insanabilità ex lege dell’abuso maggiore in zona vincolata rendeva del tutto ultroneo il parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo. Come già concluso da questo Tribunale, infatti, con precedente dal quale non v’è ragione di discostarsi, “È evidente che, essendo esclusa ex lege la sanabilità di un abuso maggiore in zona vincolata, qual è quello per cui è causa, la richiesta di parere da parte della P.A. procedente all’autorità preposta alla tutela del vincolo circa la compatibilità dell’opera ai sensi dell’art. 32 L. 47/1985 sarebbe risultata inutiliter data”. (Tar Lazio Roma, sezione IV ter, 30 maggio 2024 n. 11126).
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