TAR Piemonte – Torino, Sez. II, Sent. 05.04.2023 n. 315
Come già evidenziato da questo Tribunale, con considerazioni da cui non vi è ragione di discostarsi, la piscina è una struttura di tipo edilizio che incide con opere invasive sul sito in cui viene realizzata, perciò configura una nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e), del DPR n. 380/2001 e non, come sostenuto dall’amministrazione, una pertinenza urbanistica del fabbricato residenziale.
Invero, per condivisibile giurisprudenza, tutti gli elementi strutturali concorrono al computo di volumetria dei manufatti, interrati o meno, e fra di essi deve intendersi ricompresa anche la piscina, in quanto non qualificabile come pertinenza in senso urbanistico in ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell’edificio cui accede (TAR Torino, Sez. II, 7.10.2022, n. 826; Id., 2.8.2022, n.703; TAR Lazio, Roma, Sez. II stralcio, 21.06.2022, n. 8325). La piscina, infatti, non può essere attratta alla categoria urbanistica delle mere pertinenze, poiché, sul piano funzionale, non è esclusivamente complementare all’uso delle abitazioni e non costituisce una mera attrezzatura per lo svago alla stessa stregua di un dondolo o di uno scivolo installati nei giardini o nei luoghi di svago (TAR Campania, Napoli, Sez. III, 9.9.2020, n. 3730). Va rammentato che il concetto di pertinenza urbanistica è meno ampio di quello definito dall’art. 817 c.c., poiché richiede che tra la cosa accessoria e quella principale vi sia un nesso tale da consentire esclusivamente la destinazione del bene accessorio ad un uso pertinenziale durevole, sempreché l’opera secondaria non comporti alcun maggiore carico urbanistico (cfr. Cons. St. Sez. VI, 29.1.2015, n. 406).