TAR Lazio – Roma, Sez. II, 15.03.2023 n. 4565
È noto infatti l’assunto giurisprudenziale secondo cui l’amministrazione, sino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della concessione in sanatoria, deve astenersi da ogni iniziativa repressiva che vanificherebbe a priori rilascio del titolo abilitativo; nè può ritenersi che l’adozione del provvedimento di demolizione possa costituire un implicito rigetto della domanda di condono edilizio, posto che l’articolo 35, comma 15, della predetta legge 47 del 1985 impone la notifica espressa del diniego al privato (cfr. TAR Campania 1665/2009). E’ sospeso ogni procedimento sanzionatorio in materia edilizia, qualora risulti presentata istanza di concessione in sanatoria, fino alla definizione della detta istanza da parte del Comune, non potendo neppure il giudice sostituirsi al potere amministrativo onde valutare la condonabilità delle opere (cfr. CdS n.290/2005).