TAR Umbria – Perugia, Sez. I, Sent. 29.06.2023 n. 395
Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001, al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio deve essere inviata la comunicazione di avvio del relativo procedimento, anche allorché l’effetto derivi da uno strumento urbanistico o da una sua variante.
Tali obblighi informativi, in quanto strumentali a garantire l’effettiva possibilità che gli interessati vengano tempestivamente a conoscenza della volontà della P.A. di avviare la procedura ablatoria, non possono ritenersi surrogati dal mero avviso c.d. collettivo di avvio del procedimento pubblicato all’albo pretorio del Comune (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 11 ottobre 2021, n. 10478; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 20 febbraio 2020, n. 321). […]
Gli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001, così come l’art. 7 della L. 241/1990, prevedono espressamente che gli avvisi di avvio del procedimento debba essere comunicato “personalmente” ai destinatari; inoltre, la comunicazione dell’avvio del procedimento ad uno solo dei comproprietari impedisce agli altri di esercitare il loro concorrente potere di amministrazione della cosa comune (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 29 aprile 2022, n. 728).
Ai sensi dell’art. 1105 cod. civ., infatti, ciascun comproprietario ha diritto di concorrere all’amministrazione della cosa comune. E per esercitare tale diritto di gestione, il comproprietario deve necessariamente essere messo a conoscenza di tutti i fatti e le circostanze che incidono sul bene comune.