Le variazioni in melius degli indici di fabbricazione non riguardano aree già edificate

TAR Liguria – Genova, Sez. II, Sent. 17.02.2025 n. 159

Anzitutto, l’atto di asservimento è chiaro nel configurare il vincolo di inedificabilità, consentendo alcune deroghe, tra le quali figurano esplicitamente i “portici”, su uno solo dei mappali circostanti l’abitazione. Peraltro, oltre a risultare trascritto, il vincolo è menzionato nell’atto di compravendita intercorso tra gli aventi causa dell’originario proprietario, che lo ha costituito, e la dante causa dell’odierno ricorrente (doc. 3 Comune).

Per costante giurisprudenza, dalla quale il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi, «un’area edificabile, già interamente considerata in occasione del rilascio di una concessione edilizia, agli effetti della volumetria realizzabile, non può essere più tenuta in considerazione come area libera, neppure parzialmente, ai fini del rilascio di una seconda concessione nella perdurante esistenza del primo edificio, irrilevanti appalesandosi le vicende inerenti alla proprietà dei terreni»; pertanto, «in ipotesi di realizzazione di un manufatto edilizio la cui volumetria è calcolata sulla base anche di un’area asservita o accorpata, l’intera estensione interessata deve essere considerata utilizzata ai fini edificatori, con l’effetto che anche l’area asservita o accorpata non è più edificabile» (Cons. Stato, Sez. IV, 16 dicembre 2024, n. 3674; Id., 24 luglio 2023, n. 7229).

Non vale ad infirmare tale conclusione la prospettazione, pur suggestiva, che l’asservimento non determinerebbe di per sé l’inedificabilità del terreno mediante l’utilizzo di cubatura residua o ricavata aliunde, nel caso di specie resa disponibile per effetto delle disposizioni della legge regionale sul cd. piano casa.

A tal proposito, è opportuno ricordare che «lo strumento urbanistico, proprio per le sue caratteristiche di strumento di pianificazione del territorio e delle sua possibilità di utilizzo, nel disporre le future conformazioni del territorio stesso, […] considera le sole “aree libere”, tali dovendosi ritenere quelle “disponibili” al momento della pianificazione, e ancor più precisamente quelle che non risultano già edificate (in quanto costituenti aree di sedime di fabbricati o utilizzate per opere di urbanizzazione), ovvero quelle che, rispetto degli standard urbanistici, non risultano comunque già utilizzate per l’edificazione (in quanto asservite alla realizzazione di fabbricati, onde consentirne lo sviluppo volumetrico)» (Cons. Stato, n. 7229 del 2023, cit.). Ne discende che «eventuali variazioni degli indici di fabbricazione in melius (cioè più favorevoli ai privati proprietari) non possono riguardare aree già utilizzate a fini edificatori» (Cons. Stato, Sez. IV, 9 luglio 2011, n. 4134).

Ebbene, alla luce di tale premesse si può ritenere che la legge regionale non abbia impattato sulla capacità edificatoria del terreno, già esaurita dall’atto di asservimento.