TAR Emilia Romagna – Bologna, Sez. II, Sent. 28.06.2023 n. 412
Nel caso di specie manca innanzitutto, quella situazione di pericolo attuale per la sicurezza pubblica dei cittadini che non è oggettivamente affrontabile con i normali strumenti predisposti dall’ordinamento, ma che solo attraverso la tempestiva adozione di ordinanza ex art. 50 TUEL al fine di fronteggiare ed eliminare una situazione di grave pericolo per la sicurezza dei cittadini.
[…] Dall’esame dell’ordinanza impugnata non è inoltre dato rilevare il riferimento ad alcuna specifica emergenza di tipo sanitario o inerente l’igiene pubblica o, ancora, di accertato degrado urbano che sia stata accertata nel territorio del comune.
Ulteriore elemento che risulta mancante nell’ordinanza impugnata e che invece necessariamente caratterizza le ordinanze contingibili e urgenti è il termine di efficacia della stessa, consentendo l’ordinamento l’uso di misure extra ordinem […] solo entro i limiti temporali strettamente necessari per eliminare la situazione di pericolo venutasi a creare.
Inoltre, l’ordinanza “si limita a porre diversi obblighi ai proprietari e ai gestori di immobili interessati a farli abitare dai soggetti richiedenti asilo, in tal modo manifestando l’intento di gestire a livello comunale, le procedure relative agli immigrati e richiedenti asilo con specifico riferimento alla sistemazione degli stessi negli immobili dei privati siti nel territorio comunale. Sotto quest’ultimo profilo, l’ordinanza impugnata risulta illegittima anche per eccesso di potere riguardo alla specifica figura sintomatica di tale vizio del travalicamento di potere”.