Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 17.10.2024 n. 8327
Reputa il Collegio che tale orientamento non possa trovare applicazione nel caso in esame, nel quale, invece, occorre preliminarmente sindacare la validità di un contratto.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, alla fattispecie di che trattasi sono, di contro, applicabili i principi stabiliti nella recente decisione 20 febbraio 2023, n. 143 del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, secondo cui, ai sensi dell’art. 8 c.p.a., il giudice amministrativo “.. quando è chiamato a giudicare della legittimità degli atti amministrativi, ove occorra, può conoscere dei diritti soggettivi “pregiudiziali”, senza che su tale accertamento possa formarsi il giudicato, vale a dire può conoscerne solo in via incidentale.
Il sindacato incidentale consentito così all’autorità amministrativa come al giudice amministrativo non può sconfinare nella risoluzione delle controversie devolute al giudice civile e si attua svolgendo accertamenti e valutazioni critiche sulle situazioni giuridiche quali appaiono dagli atti e dai fatti che l’ordinamento appresta per dare contezza delle situazioni stesse, occorrendo attenersi alle risultanze dei contratti scritti e degli altri documenti cui è possibile avere accesso.
Le considerazioni esposte sarebbero già di per sé sole dirimenti per concludere che il giudice amministrativo, nella fattispecie, non può conoscere in via incidentale della validità di un contratto sottoscritto tra le parti, la cui validità ed efficacia non è stata sinora messa in discussione in alcuna sede, e in ordine al quale nessun potere l’autorità amministrativa avrebbe potuto esercitare.
Peraltro, l’impossibilità di conoscere nel presente giudizio, in via incidentale, della validità del contratto in discorso può rilevarsi anche in ragione di un’altra prospettiva logico-giuridica.
La giurisprudenza ha individuato specifiche differenze tra pregiudizialità tecnica, conoscibile in via incidentale, e pregiudizialità logica, su cui può formarsi il giudicato implicito (cfr., tra le altre, sentenze “gemelle”, Sezioni Unite Corte di Cassazione nn. 26242 e 25243 del 12 dicembre 2014).
Nella pregiudizialità tecnica, in particolare, l’entità “pregiudiziale” è uno degli elementi della fattispecie pregiudicata, che non esaurisce la fattispecie stessa, ma ne fa parte unitamente ad altri fatti giuridici, mentre, nella pregiudizialità logica, il rapporto dipendente costituisce mero effetto di quello pregiudiziale.
Nel caso di specie è rinvenibile una ipotesi di questione pregiudiziale in senso logico, atteso che i dedotti vizi di legittimità derivata dei provvedimenti impugnati costituirebbero mera conseguenza della invocata invalidità del rapporto contrattuale tra Cosedil ed Operes, per cui l’efficacia del giudicato coprirebbe non soltanto la pronuncia finale, ma anche l’accertamento, relativo alla validità o meno del contratto stipulato tra Cosedil ed Operes, che si presenta come necessaria premessa e come unico presupposto logico-giuridico della medesima pronuncia in parte qua.
In altri termini, il giudizio sulla validità o invalidità del contratto di affitto del ramo di azienda, costituendo l’antecedente logico necessario ed unico della pronuncia, condurrebbe alla formazione di un giudicato “pieno”, essendo destinata a produrre un giudicato implicito sulla validità del negozio, con conseguente violazione dell’art. 8 c.p.a., che limita al sindacato incidentale la possibilità per il giudice amministrativo di conoscere delle posizioni di diritto soggettivo nelle materie non oggetto di giurisdizione esclusiva.
La nozione di giudicato implicito, insomma, si estende al rapporto fondamentale, vale a dire il rapporto contrattuale dalla cui invocata invalidità deriverebbero i dedotti vizi di illegittimità derivata del provvedimento di aggiudicazione, per il solo fatto ed in quanto esso sia costruito quale antecedente logico necessario del ragionamento giudiziale volto alla decisione sul diritto pregiudicato.
In tale ottica, con l’assunto secondo cui il giudicato copre anche l’indispensabile presupposto logico-giuridico della pronuncia, si intende sostenere che è la logica interna al rapporto giuridico a qualificare come necessario il giudicato sui vari effetti che ne possono derivare, affrancandolo dall’esplicita richiesta della parte o dalla volontà di legge, per cui la cosa giudicata si forma in maniera implicita su tutti gli aspetti del rapporto la cui valutazione sia necessaria al fine di pervenire alla decisione di merito.
Il Collegio, in definitiva, ritiene che le censure sulla validità del contratto di affitto di ramo d’azienda stipulato tra Cosedil e Operes non possa essere oggetto di sindacato incidentale ai sensi dell’art. 8 c.p.a., in quanto su di esso si formerebbe inevitabilmente il giudicato implicito.”;
Il Consiglio di Sato ha già applicato analoghi principi con la sentenza di questa Sezione 10 giugno 2010, n. 3678.
Nell’occasione, si è posto in evidenza che “il potere del Giudice Amministrativo – previsto un tempo dall’art. 8 della L. n. 1034 del 1971 e oggi dall’art. 8 del c.p.a. – di decidere in via meramente incidentale tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui soluzione sia necessaria per dirimere la questione principale, non può sconfinare in una vera e propria tutela dei diritti e consistere, quindi, nella soluzione di controversie riservate all’Autorità giudiziaria ordinaria” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 3678 del 2010).
Del resto, nel solco di tale orientamento interpretativo, come ha avuto modo di ulteriormente precisare un recente precedente di questa Sezione, diversamente ragionando si altererebbero le regole sul riparto di giurisdizione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 22.03.2022, n. 2053).
Nell’ambito del medesimo indirizzo interpretativo, è stato ulteriormente rilevato che “ai sensi dell’art. 8 c.p.a. il Giudice Amministrativo può accertare, in via incidentale, la sussistenza o non di un diritto soggettivo, ai limitati fini della soluzione della vertenza ad esso demandata in via principale, senza sconfinare nella tutela dei diritti riservata all’Autorità giudiziaria ordinaria, limitandosi a svolgere accertamenti od eventuali valutazioni critiche sulle situazioni giuridiche quali appaiono dai fatti e dagli atti, potendo per quanto riguarda le proprietà immobiliare, soltanto una sentenza civile accertare l’avvenuta usucapione decennale o ventennale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 aprile 2014, n. 1883)” (Consiglio di Stato, Sez. II, 12.02.2021, n. 1294).