Consiglio di Stato, Sez. VII, Sent. 18.10.2023 n. 9084
Il Collegio osserva che non vi è dubbio che la concessione in sanatoria rilasciata riguardasse soltanto le opere di cui all’istanza originaria.
Ciò in quanto innanzitutto per legge non è consentito sanare interventi effettuati sull’immobile abusivo dopo la presentazione dell’istanza: l’imposizione di un termine, anteriore alla data di scadenza per la presentazione della domanda, entro cui gli immobili devono essere ultimati ha proprio lo scopo di evitare che si chieda di “sanare” un abuso non ancora commesso o ultimato, tanto che la prova dell’integrazione del requisito dell’anteriorità dell’ultimazione dell’opera rispetto al termine di legge (sia in sede procedimentale, sia in sede giudiziale) fa carico al soggetto privato che abbia presentato la domanda di condono, atteso il carattere eccezionale di tale istituto e stante l’operatività del principio della “vicinanza alla prova” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 settembre 2019, n. 6107).